Art. 7 Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' 1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimita'; f) sostegno alla genitorialita' e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale. 2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente. 3. La quota del Fondo Poverta' destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonche' le modalita' di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza. 5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 7. Alle finalita' di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresi' le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalita' attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000. 9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di poverta' estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si indentificano le priorita' di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti della legge n. 328 del 2000, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo degli articoli 19, e 20, comma 8, della citata legge n. 328 del 2000: «Art. 19 (Piano di zona). - 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'art. 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: a) gli obiettivi strategici e le priorita' di intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h); c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 21; d) le modalita' per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni; e) le modalita' per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia; f) le modalita' per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarieta' sociale a livello locale e con le altre risorse della comunita'; g) le forme di concertazione con l'azienda unita' sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1, comma 4. 2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno l990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto a: a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g); c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi; d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi. 3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.». «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali). - (Omissis). 8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24 della presente legge. (Omissis).».