Art. 7 
 
     Interventi e servizi sociali per il contrasto alla poverta' 
 
  1. I servizi per  l'accesso  e  la  valutazione  e  i  sostegni  da
individuare  nel  progetto  personalizzato   afferenti   al   sistema
integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge  n.  328
del 2000, includono: 
    a) segretariato sociale, inclusi i servizi per  l'informazione  e
l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1; 
    b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa
la componente sociale  della  valutazione  multidimensionale  di  cui
all'articolo 5, comma 2; 
    c) tirocini  finalizzati  all'inclusione  sociale,  all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione,  di  cui  alle  regolamentazioni
regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
    d) sostegno socio-educativo domiciliare o  territoriale,  incluso
il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 
    e)  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  e  servizi   di
prossimita'; 
    f)  sostegno  alla  genitorialita'  e  servizio   di   mediazione
familiare; 
    g) servizio di mediazione culturale; 
    h) servizio di pronto intervento sociale. 
  2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di  cui
agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Poverta' e' attribuita  agli
ambiti  territoriali  delle  regioni  per  il   finanziamento   degli
interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti
alle  politiche   del   lavoro,   della   formazione,   sanitarie   e
socio-sanitarie,  educative,  abitative,  nonche'  delle  altre  aree
eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti  a
legislazione vigente. 
  3. La quota del Fondo Poverta'  destinata  al  rafforzamento  degli
interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, e' pari, in sede
di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e  277  milioni
di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al
comma 9. La quota puo' essere rideterminata, in esito al monitoraggio
sui fabbisogni e  sull'utilizzo  delle  risorse,  mediante  il  Piano
nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale di  cui
all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti  finanziabili,  a  valere
sulla quota del Fondo Poverta' attribuita agli ambiti territoriali di
ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto  di
programmazione ovvero nel Piano regionale  di  cui  all'articolo  14,
comma 1, sulla base delle indicazioni  programmatiche  contenute  nel
Piano per gli interventi  e  i  servizi  sociali  di  contrasto  alla
poverta', di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e
delle  politiche  sociali  procede   all'erogazione   delle   risorse
spettanti agli ambiti territoriali  di  ciascuna  Regione  una  volta
valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione  ovvero
del Piano regionale con le finalita' del Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta'. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i  criteri
di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso
degli  ambiti  di  ciascuna  regione,   nonche'   le   modalita'   di
monitoraggio e rendicontazione  delle  risorse  trasferite.  Ciascuna
regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  i
criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da  parte
del  Ministero  medesimo  agli  ambiti  territoriali  di   rispettiva
competenza. 
  5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui al presente
articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Poverta' di
cui al comma 2.  In  tal  caso,  le  regioni  possono  richiedere  il
versamento  della  quota  medesima  sul  bilancio  regionale  per  il
successivo riparto, integrato con le  risorse  proprie,  agli  ambiti
territoriali di competenza, da effettuarsi entro  il  termine  di  60
giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da  parte
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  6. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di  cui
al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma
1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi  del
presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   ai   sensi
dell'articolo 15, comma 3. 
  7. Alle finalita' di cui al  presente  articolo,  in  coerenza  con
quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono  altresi'
le  risorse  afferenti  ai  Programmi  operativi  nazionali  (PON)  e
regionali (POR) riferite  all'obiettivo  tematico  della  lotta  alla
poverta' e della promozione dell'inclusione sociale,  fermo  restando
quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni  e  le  province
autonome  individuano  le  modalita'  attraverso  le  quali   i   POR
rafforzano gli interventi e i servizi di  cui  al  presente  decreto,
includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra  i
destinatari degli interventi,  anche  con  riferimento  all'obiettivo
tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita'. 
  8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al
fine  di  permettere  una  adeguata  implementazione  del  ReI  e  di
garantirne la tempestiva operativita' mediante un  rafforzamento  dei
servizi  sociali  territoriali,  inclusi  quelli  di  contrasto  alla
poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite  alle  regioni,  a
valere sul Fondo Poverta',  risorse  pari  a  212  milioni  di  euro,
secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per
il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20,
comma 8, della legge n. 328 del 2000. 
  9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di  cui  al  comma  2
viene riservato un ammontare pari a  20  milioni  di  euro  annui,  a
decorrere dall'anno 2018, per  interventi  e  servizi  in  favore  di
persone in condizione di poverta' estrema  e  senza  dimora.  Con  il
medesimo decreto di cui al comma 4,  si  stabiliscono  i  criteri  di
riparto della quota di cui al presente comma, avuto  prioritariamente
riguardo  alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il
maggior numero degli stessi.  In  sede  di  riparto,  si  definiscono
altresi' le condizioni di poverta' estrema, nonche' si  indentificano
le priorita' di intervento a  valere  sulle  risorse  trasferite,  in
coerenza con le "Linee di  indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
emarginazione adulta in  Italia",  oggetto  di  accordo  in  sede  di
Conferenza Unificata del 5 novembre  2015,  ed  eventuali  successive
iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.  Gli  interventi  e  i
servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte
del sistema  informativo  di  cui  all'articolo  24  e  di  specifico
monitoraggio da parte del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15,  comma
4. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti della legge n.  328  del  2000,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.
          281 del 1997, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, e 20, comma 8,
          della citata legge n. 328 del 2000: 
              «Art. 19 (Piano di zona).  -  1.  I  comuni  associati,
          negli ambiti territoriali  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
          lettera  a),  a  tutela  dei  diritti  della   popolazione,
          d'intesa  con   le   aziende   unita'   sanitarie   locali,
          provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
          dell'art. 4, per gli interventi sociali  e  socio-sanitari,
          secondo le indicazioni del piano regionale di cui  all'art.
          18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: 
                a)  gli  obiettivi  strategici  e  le  priorita'   di
          intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la  relativa
          realizzazione; 
                b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse
          finanziarie, strutturali e professionali,  i  requisiti  di
          qualita' in relazione alle disposizioni regionali  adottate
          ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h); 
                c) le forme di rilevazione dei dati  nell'ambito  del
          sistema informativo di cui all'art. 21; 
                d) le  modalita'  per  garantire  l'integrazione  tra
          servizi e prestazioni; 
                e) le modalita' per realizzare il  coordinamento  con
          gli organi periferici delle  amministrazioni  statali,  con
          particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
          della giustizia; 
                f) le modalita' per  la  collaborazione  dei  servizi
          territoriali con  i  soggetti  operanti  nell'ambito  della
          solidarieta' sociale  a  livello  locale  e  con  le  altre
          risorse della comunita'; 
                g) le forme di  concertazione  con  l'azienda  unita'
          sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1,  comma
          4. 
              2. Il piano  di  zona,  di  norma  adottato  attraverso
          accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della  legge  8
          giugno l990, n. 142, e successive modificazioni,  e'  volto
          a: 
                a)  favorire  la  formazione  di  sistemi  locali  di
          intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
          flessibili, stimolando in particolare le risorse locali  di
          solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i
          cittadini  nella  programmazione  e  nella   verifica   dei
          servizi; 
                b) qualificare la  spesa,  attivando  risorse,  anche
          finanziarie, derivate dalle forme di concertazione  di  cui
          al comma 1, lettera g); 
                c) definire criteri di  ripartizione  della  spesa  a
          carico di ciascun comune, delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali  e  degli  altri  soggetti  firmatari  dell'accordo,
          prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
          particolari obiettivi; 
                d)  prevedere   iniziative   di   formazione   e   di
          aggiornamento  degli  operatori  finalizzate  a  realizzare
          progetti di sviluppo dei servizi. 
              3. All'accordo di programma di  cui  al  comma  2,  per
          assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse  umane  e
          finanziarie, partecipano i  soggetti  pubblici  di  cui  al
          comma 1 nonche' i soggetti di cui all'art. 1,  comma  4,  e
          all'art. 10, che attraverso l'accreditamento  o  specifiche
          forme  di  concertazione  concorrono,  anche  con   proprie
          risorse,  alla  realizzazione  del  sistema  integrato   di
          interventi e servizi sociali previsto nel piano.». 
              «Art. 20 (Fondo nazionale per le politiche sociali).  -
          (Omissis). 
              8.  A  decorrere   dall'anno   2002   lo   stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art. 11, comma 3, lettera  d),  della  legge  5  agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque la copertura delle prestazioni di cui all'art.  24
          della presente legge. 
              (Omissis).».