Art. 8 
 
 Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 
 
  1.  Ai  fini  della  progressiva  estensione   della   platea   dei
beneficiari e del  graduale  incremento  dell'entita'  del  beneficio
economico,  nei  limiti   delle   ulteriori   risorse   eventualmente
disponibili a valere sul Fondo Poverta', il Piano  nazionale  per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di  seguito  denominato
«Piano»,  puo'  modificare,  con  cadenza  triennale   ed   eventuali
aggiornamenti annuali, i seguenti elementi: 
    a)  le  soglie  degli  indicatori  della  condizione   economica,
incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); 
    b) gli indicatori del tenore di  vita,  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera c); 
    c) l'estensione della  platea  dei  beneficiari  oltre  i  nuclei
familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3,  comma  2,  a
partire da quelli con persone di eta' pari o  superiore  a  55  anni,
prive  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo  articolo  3,  comma  2,
eventualmente mediante l'utilizzo di una  scala  di  valutazione  del
bisogno, di cui al comma 2; 
    d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4,  comma  1,  in
coerenza con le modifiche  delle  soglie  di  cui  alla  lettera  a),
nonche' il parametro per cui tale valore e'  moltiplicato,  pari,  in
sede  di  prima  applicazione,  al  settantacinque  per  cento,  fino
all'unita'; 
    e) la previsione di incremento delle  soglie  di  accesso  e  del
beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione  generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti; 
    f)  il  massimale  del  beneficio  economico  erogabile,  di  cui
all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le  modifiche  di  cui  alla
lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a
due volte l'ammontare, su base  annua,  dell'assegno  sociale  per  i
nuclei familiari con cinque o piu' componenti; a decorrere dal  terzo
Piano il massimale del beneficio economico puo' essere elevato  oltre
detto ammontare; 
    g) l'elenco degli interventi e dei servizi  sociali  territoriali
di contrasto alla poverta', di cui all'articolo  7,  comma  1,  e  la
quota, comunque non inferiore al quindici per  cento,  delle  risorse
disponibili a valere sul Fondo Poverta', di cui all'articolo 7, comma
2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e  dei  servizi
sociali; deroghe al limite inferiore della  quota  di  cui  al  primo
periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli
incrementi  della  dotazione  del  Fondo   Poverta'   non   destinati
all'ampliamento del numero dei beneficiari; 
    h) le modalita' di rinnovo del beneficio ai  sensi  dell'articolo
4, comma 5; 
    i) i termini  temporali  per  la  definizione  della  valutazione
multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio
dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio
di cui all'articolo 9; 
    l) il limite mensile di prelievo di contante  mediante  la  Carta
ReI, nonche' le categorie di  beni  e  servizi  di  prima  necessita'
acquistabili mediante la medesima Carta. 
  2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in
caso le eventuali  risorse  aggiuntive  non  siano  sufficienti  alla
universale copertura di tutti i nuclei familiari nelle condizioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, il Piano puo' introdurre  una  scala  di
valutazione del bisogno per individuare,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili le caratteristiche dei nuclei. La scala di valutazione e'
costruita  avuto  riguardo  alla  condizione  economica,  ai  carichi
familiari e di cura e alla situazione occupazionale. 
  3. Il Piano puo' procedere  all'aggiornamento  degli  indicatori  e
degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di  risorse
disponibili  a  valere  sul  Fondo  Poverta',  laddove  in  esito  al
monitoraggio  della  spesa  emerga  una  certificata  e   strutturale
capienza  del  Fondo,  sulla  base  della  dotazione  a  legislazione
vigente, in relazione all'estensione della  platea  o  all'incremento
del  beneficio  che  si   produce   a   seguito   dell'aggiornamento.
L'estensione della  platea  e'  individuata  prioritariamente  tra  i
nuclei familiari con persone di eta' pari o superiore a 55  anni  non
gia' inclusi all'articolo 3, comma 2. 
  4. Il Piano e' adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
d'intesa con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo n. 281 del 1997. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Per  il  testo  dell'art.  8  del   citato   decreto
          legislativo n. 281  del  1997,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.