Art. 9 
 
           Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI 
 
  1. Il ReI  e'  richiesto  presso  i  punti  per  l'accesso  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra  struttura  identificata
dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito
modulo di domanda predisposto dall'INPS,  sentito  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Con  riferimento   alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare  a  fini  ISEE,  il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui  la  domanda
e' successivamente associata dall' INPS. 
  2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni
che li compongono, entro quindici giorni lavorativi dalla data  della
richiesta  del  ReI  e  nel  rispetto  dell'ordine   cronologico   di
presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso  il  sistema  di
gestione  delle  agevolazioni  sulle  tariffe  energetiche   (SGATE),
secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dall'Istituto  non
oltre il 31 ottobre 2017, le informazioni  contenute  nel  modulo  di
domanda del ReI, inclusive del codice  fiscale  del  richiedente,  in
assenza del quale le richieste non sono esaminate. 
  3. Gli ambiti territoriali e i  comuni  procedono,  contestualmente
alle attivita' di cui al comma 2,  alla  verifica  dei  requisiti  di
residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  a).
L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS nelle modalita' di cui
al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi  dalla
richiesta del ReI. 
  4.  L'INPS  verifica,  entro   cinque   giorni   lavorativi   dalla
comunicazione di cui al  comma  2,  il  possesso  dei  requisiti  per
l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri
archivi e in quelli  delle  amministrazioni  collegate.  A  tal  fine
l'INPS acquisisce, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica,   dall'Anagrafe   tributaria,   dal    Pubblico    registro
automobilistico e dalle altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici
dei dati, le informazioni rilevanti ai  fini  della  concessione  del
ReI. Il possesso dei requisiti, anche ai  fini  della  determinazione
del beneficio, e' verificato dall'INPS con cadenza  trimestrale,  ove
non  diversamente  specificato,  ferma  restando  la  necessita'   di
aggiornare  l'ISEE   alla   scadenza   del   periodo   di   validita'
dell'indicatore. 
  5. In caso di esito positivo  delle  verifiche  di  competenza  dei
comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi  del
comma 3, nonche' delle verifiche effettuate dall'INPS, ai  sensi  del
comma 4, il ReI e'  riconosciuto  dall'INPS,  condizionatamente  alla
sottoscrizione del progetto personalizzato, eventualmente nelle forme
del patto di  servizio  o  del  programma  di  ricerca  intensiva  di
occupazione, ai sensi dell'articolo 5,  comma  5.  Il  riconoscimento
condizionato  del  beneficio  e'  comunicato  dall'INPS  agli  ambiti
territoriali e ai comuni interessati entro il termine di cui al comma
4, primo periodo. 
  6.   Il   versamento   del   beneficio   e'   disposto    dall'INPS
successivamente alla comunicazione dell'avvenuta  sottoscrizione  del
progetto personalizzato ai sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  fatto
salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo  25,
comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del  beneficio.
Le erogazioni sono disposte mensilmente. 
  7. Il beneficio economico e' erogato per  il  tramite  della  Carta
acquisti, ridenominata per le finalita' del presente  decreto  «Carta
ReI». Oltre che per l'acquisto  dei  generi  previsti  per  la  Carta
acquisti, la Carta ReI garantisce  la  possibilita'  di  prelievi  di
contante entro  un  limite  mensile  non  superiore  alla  meta'  del
beneficio massimo attribuibile.  In  esito  al  monitoraggio  e  alla
valutazione del ReI,  il  limite  mensile  di  prelievo  puo'  essere
rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla poverta'. 
  8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche  agevolazioni
e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia  e  delle
finanze. 
  9. Al fine di permettere l'erogazione nelle  modalita'  di  cui  al
comma 7, le disponibilita' del Fondo Poverta', al netto  della  quota
di cui all'articolo  7,  comma  2,  e  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito  conto  corrente
infruttifero presso la Tesoreria centrale  dello  Stato,  per  essere
eventualmente trasferite  su  un  conto  acceso  presso  il  soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, dal quale sono  prelevate
le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio. 
  10. I  beneficiari  del  ReI  accedono  all'assegno  per  i  nuclei
familiari con tre o piu' figli di eta' inferiore ai 18 anni,  qualora
ricorrano le  condizioni  previste  dalla  rispettiva  disciplina,  a
prescindere dalla presentazione di apposita domanda. 
  11. Le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche  riconosciute
alle famiglie economicamente svantaggiate,  di  cui  all'articolo  1,
comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e  quelle  relative
alla compensazione per  la  fornitura  di  gas  naturale,  estese  ai
medesimi soggetti dall'articolo 3,  comma  9,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del  ReI,
secondo le modalita' previste per i beneficiari della Carta acquisti,
ai quali e' parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura  di  gas
naturale. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico  e  il
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico,  possono  essere
adottate modalita' semplificate di estensione del beneficio. 
  12. Le attivita' di cui al  presente  articolo  sono  svolte  dagli
ambiti  territoriali,   dai   comuni,   dall'INPS   e   dalle   altre
amministrazioni  interessate   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e
nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 81 del  decreto-legge  n.  112
          del 2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  375,  della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              375. Al fine di completare  il  processo  di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  9,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  3  (Blocco  e  riduzione   delle   tariffe).   -
          (Omissis). 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta  eccezione  per
          47 milioni di euro  per  l'anno  2009,  che  continuano  ad
          essere destinati alle finalita' di cui al  citato  art.  2,
          comma 3, del decreto legislativo  n.  26  del  2007.  Nella
          eventualita' che gli oneri eccedano le risorse  di  cui  al
          precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica  ed
          il  gas  istituisce  un'apposita  componente  tariffaria  a
          carico dei titolari  di  utenze  non  domestiche  volta  ad
          alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio  settore
          elettrico e stabilisce le altre misure tecniche  necessarie
          per l'attribuzione del beneficio. 
              (Omissis).».