Art. 6 Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile 1. Alla legge 21 luglio 2016, n.145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; 2) al comma 4, le parole «al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4» e la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»; 3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.»; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno per la parte di competenza e con il Ministro dell'economia e delle finanze» ed al terzo periodo, dopo la parola «missioni», sono inserite le seguenti: «, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione di cui al comma 1 e' corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»; c) all'articolo 4: 1) al comma 4, la parola «mensili», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trimestrali»; 2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare la prosecuzione delle missioni in corso, come risultante dalle deliberazioni parlamentari di cui all'articolo 3, comma 1, entro dieci giorni dalla data di adozione di tali deliberazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle spese quantificate nella relazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.». 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; b) al comma 4, le parole «durata massima di 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «durata massima di 24 mesi». 3. All'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 4. All'articolo 48, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato». 5. Al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017, il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e' incrementato di euro 140 milioni per l'esercizio 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.