Art. 12 
 
             Lavori di importo inferiore a 150.000 euro 
 
  1.  Per  eseguire  lavori  di  scavo  archeologico,   monitoraggio,
manutenzione o restauro di  beni  culturali  mobili  e  di  superfici
decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico,  artistico  e  archeologico  e  per  i
lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela,  di  importo
inferiore a 150.000 euro, le  imprese  devono  possedere  i  seguenti
requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: 
  a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente
alla pubblicazione del  bando  o  alla  data  dell'invito  alla  gara
ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria  OS
2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza  a
cui si riferiscono le attivita' di restauro,  richiesto  dall'oggetto
dei  lavori  in  base  alla  disciplina  vigente,  per   un   importo
complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare,  fermo
restando il principio della continuita' nell'esecuzione dei lavori di
cui all'articolo 7, comma 2 o, in  alternativa,  avere  il  direttore
tecnico previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a); 
  b)  avere  un  organico   determinato   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 8 sull'idoneita' organizzativa; 
  c) essere iscritte alla competente Camera di commercio,  industria,
artigianato e agricoltura. 
  2. I requisiti di cui al comma  1,  autocertificati  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione  o  in  sede  di
offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon  esito  dei
lavori rilasciata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni su cui
si e' intervenuti. La loro effettiva sussistenza e'  accertata  dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i
lavori e le attivita' di cui al comma 1, di importo  complessivo  non
superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito  dei  lavori
puo' essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O.