Art. 4 
 
                           Qualificazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 146, commi 2  e  3,
del Codice dei contratti pubblici, il  presente  Capo  individua,  ai
sensi dell'articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di
qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di  importo  pari  o
superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di  lavori  su  beni
culturali di cui all'articolo 1, comma 2. 
  2. Per i  lavori  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  di  importo
inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 12. 
  3. Ai fini della qualificazione per  lavori  sui  beni  di  cui  al
presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS  24
e OS 25, di cui all'allegato A al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice  dei
contratti pubblici, nonche' di  committenti  privati  o  in  proprio,
quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di  cui  all'articolo  1,
comma 1, la certificazione  rilasciata  ai  soggetti  esecutori  deve
contenere anche l'attestato dell'autorita' preposta alla  tutela  del
bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 
  4. Per  i  lavori  concernenti  beni  culturali  mobili,  superfici
decorate di beni architettonici  e  materiali  storicizzati  di  beni
immobili di interesse storico, artistico ed archeologico,  gli  scavi
archeologici, anche  subacquei,  nonche'  quelli  relativi  a  ville,
parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma  4,  lettera  f)  del
Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 148, commi 1 e 2,  del  Codice  dei  contratti
pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo  sul
possesso dei requisiti di qualificazione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 146, commi 2, 3
          e 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «2. I lavori di cui al presente capo  sono  utilizzati,
          per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li  ha
          effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale  requisito
          tecnico,  non  e'  condizionato  da  criteri  di  validita'
          temporale. 
              3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata
          la specificita' del  settore  ai  sensi  dell'art.  36  del
          trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  non  trova
          applicazione l'istituto dell'avvalimento, di  cui  all'art.
          89 del presente codice. 
              4. Con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente  codice,  sono
          stabiliti  i  requisiti  di  qualificazione  dei  direttori
          tecnici e degli esecutori dei  lavori  e  le  modalita'  di
          verifica ai fini dell'attestazione.  Il  direttore  tecnico
          dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
          all'art. 147,  comma  2,  secondo  periodo,  deve  comunque
          possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in
          vigore del decreto di cui al  presente  comma,  si  applica
          l'art. 216, comma 19.». 
              - Si riporta il testo dell'allegato A,  categorie  OG2,
          OS2-A, OS2-B, OS24 e OS25, al decreto del Presidente  della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento  di
          esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12  aprile
          2006,  n.  163,  recante  Codice  dei  contratti   pubblici
          relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione  delle
          direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: 
              «Categorie di opere generali 
              "OG  2:  Restauro  e  manutenzione  dei  beni  immobili
          sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in  materia
          di beni culturali e ambientali 
              Riguarda lo svolgimento di  un  insieme  coordinato  di
          lavorazioni   specialistiche   necessarie   a   recuperare,
          conservare,   consolidare,    trasformare,    ripristinare,
          ristrutturare, sottoporre a manutenzione  gli  immobili  di
          interesse  storico  soggetti  a  tutela   a   norma   delle
          disposizioni in materia di  beni  culturali  e  ambientali.
          Riguarda  altresi'  la  realizzazione  negli  immobili   di
          impianti   elettromeccanici,   elettrici,   telefonici   ed
          elettronici  e  finiture  di  qualsiasi  tipo  nonche'   di
          eventuali opere connesse, complementari e accessorie". 
              Categorie di opere speciali 
              "OS  2-A:  Superfici  decorate  di  beni  immobili  del
          patrimonio culturale e beni culturali mobili  di  interesse
          storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico 
              Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
          della manutenzione ordinaria e straordinaria di:  superfici
          decorate  di  beni  immobili  del   patrimonio   culturale,
          manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti
          su tavola o su altri supporti materici,  stucchi,  mosaici,
          intonaci dipinti e  non  dipinti,  manufatti  polimaterici,
          manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti  in
          osso, in avorio, in  cera,  manufatti  ceramici  e  vitrei,
          manufatti in metallo e  leghe,  materiali  e  manufatti  in
          fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle  e  cuoio,
          strumenti musicali, strumentazioni e strumenti  scientifici
          e tecnici." 
              "OS  2-  B:  Beni   culturali   mobili   di   interesse
          archivistico e librario 
              Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione
          della manutenzione ordinaria e straordinaria  di  manufatti
          cartacei e pergamenacei,  di  materiale  fotografico  e  di
          supporti digitali". 
              "OS 24: Verde e arredo urbano 
              Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione
          di elementi non costituenti impianti tecnologici  che  sono
          necessari a consentire un miglior uso della citta'  nonche'
          la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. 
              Comprende  in  via  esemplificativa   campi   sportivi,
          terreni  di  gioco,  sistemazioni   paesaggistiche,   verde
          attrezzato, recinzioni.". 
              "OS 25: Scavi archeologici 
              Riguarda  gli  scavi  archeologici   e   le   attivita'
          strettamente connesse."». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  3,  comma  1,
          lettere a), b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo
          18 aprile 2016, n. 50: 
              «1. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) "amministrazioni aggiudicatrici", le amministrazioni
          dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti
          pubblici non economici; gli organismi di diritto  pubblico;
          le associazioni,  unioni,  consorzi,  comunque  denominati,
          costituiti da detti soggetti; 
              b)    "autorita'     governative     centrali"»,     le
          amministrazioni aggiudicatrici che  figurano  nell'allegato
          III e i soggetti giuridici loro succeduti; 
              c) "amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali", tutte
          le amministrazioni aggiudicatrici che  non  sono  autorita'
          governative centrali; 
              d)   "organismi   di   diritto   pubblico",   qualsiasi
          organismo, anche in forma societaria,  il  cui  elenco  non
          tassativo e' contenuto nell'allegato IV: 
              1) istituito per soddisfare  specificatamente  esigenze
          di interesse generale, aventi carattere non  industriale  o
          commerciale; 
              2) dotato di personalita' giuridica; 
              3)  la   cui   attivita'   sia   finanziata   in   modo
          maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali
          o da altri organismi di  diritto  pubblico  oppure  la  cui
          gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi  oppure
          il  cui  organo  d'amministrazione,  di  direzione   o   di
          vigilanza sia costituito da membri  dei  quali  piu'  della
          meta'  e'  designata  dallo  Stato,  dagli  enti   pubblici
          territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
                e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina  di
          cui alla: 
                  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
              1.1.  sono  amministrazioni  aggiudicatrici  o  imprese
          pubbliche che svolgono una  delle  attivita'  di  cui  agli
          articoli da 115 a 121; 
              1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici ne'
          imprese pubbliche, esercitano  una  o  piu'  attivita'  tra
          quelle di cui agli articoli da  115  a  121  e  operano  in
          virtu'  di  diritti  speciali  o  esclusivi  concessi  loro
          dall'autorita' competente; 
                  2) parte III del  presente  codice,  gli  enti  che
          svolgono una delle attivita'  di  cui  all'allegato  II  ed
          aggiudicano una concessione per lo svolgimento  di  una  di
          tali attivita', quali: 
              2.1 le amministrazioni dello Stato, gli  enti  pubblici
          territoriali,  gli  organismi  di  diritto  pubblico  o  le
          associazioni,  unioni,   consorzi,   comunque   denominati,
          costituiti da uno o piu' di tali soggetti; 
              2.2 le imprese pubbliche di cui  alla  lettera  t)  del
          presente comma; 
              2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e
          2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi
          ai fini dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui
          all'allegato II. Gli enti cui sono stati conferiti  diritti
          speciali o esclusivi mediante  una  procedura  in  cui  sia
          stata  assicurata  adeguata  pubblicita'  e   in   cui   il
          conferimento di tali diritti si basi su  criteri  obiettivi
          non  costituiscono  «enti  aggiudicatori»  ai   sensi   del
          presente punto 2.3;». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  10,  comma  4,
          lettera f), del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004,
          n. 42: 
                «f) le ville, i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico;». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 148, commi 1  e
          2, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «1.  I  lavori  concernenti  beni   mobili,   superfici
          decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di
          beni   immobili   di   interesse   storico   artistico    o
          archeologico,  gli  scavi  archeologici,  anche  subacquei,
          nonche' quelli relativi a ville, parchi e giardini  di  cui
          all'art. 10, comma  4,  lettera  f)  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente
          a lavori afferenti ad altre categorie di opere  generali  e
          speciali, salvo che motivate  ed  eccezionali  esigenze  di
          coordinamento dei lavori, accertate  dal  responsabile  del
          procedimento e comunque  non  attinenti  la  sicurezza  dei
          luoghi di lavoro di cui al  decreto  legislativo  9  aprile
          2008,  n.  81,   non   rendano   necessario   l'affidamento
          congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 146  sul
          possesso dei  requisiti  di  qualificazione  stabiliti  nel
          presente capo. 
              2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di  cui
          al comma 1 possono essere assorbite in  altra  categoria  o
          essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui  si
          compone  l'intervento,   indipendentemente   dall'incidenza
          percentuale  che  il  valore  degli  interventi   di   tipo
          specialistico assume rispetto  all'importo  complessivo.  A
          tal fine la stazione appaltante indica  separatamente,  nei
          documenti   di   gara,   le   attivita'   riguardanti    il
          monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di  cui
          al comma 1, rispetto a  quelle  di  carattere  strutturale,
          impiantistico, nonche' di adeguamento funzionale inerenti i
          beni  immobili  tutelati  ai  sensi  del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio.».