Art. 8 
 
                       Idoneita' organizzativa 
 
  1. Per le imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto un  numero
medio di lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  superiore  a
cinque unita' l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dalla  presenza
dei requisiti indicati  nel  presente  articolo.  I  restauratori,  i
collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di  cui
al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a  tempo
determinato o indeterminato  regolato  dalla  disciplina  vigente  in
materia con l'impresa. 
  2.  Con  riferimento  alla  categoria  OG  2,  tale  idoneita'   e'
dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente  un  costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non  inferiore  al  quindici
per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OG  2
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione, di cui almeno il quaranta  per  cento  per  personale
operaio. In alternativa a quanto  previsto  dal  precedente  periodo,
l'idoneita' organizzativa e' dimostrata dall'aver  sostenuto  per  il
personale  dipendente  assunto  a  tempo   indeterminato   un   costo
complessivo non inferiore al dieci per cento dell'importo dei  lavori
che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione, di cui almeno l'ottanta per  cento
per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea  breve,  o  di
diploma universitario, o di diploma. Il costo  complessivo  sostenuto
per il personale dipendente e'  documentato  dal  bilancio  corredato
dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformita' delle
direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione,  nonche'
da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto  nelle
varie qualifiche, da cui desumere  la  corrispondenza  con  il  costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i
versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL  e  alle  casse  edili  in
ordine alle retribuzioni corrisposte  ai  dipendenti  e  ai  relativi
contributi. 
  3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B,  tale  idoneita'
e' dimostrata dalla presenza di restauratori  di  beni  culturali  ai
sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti  per
cento dell'organico complessivo dell'impresa,  e  dalla  presenza  di
collaboratori  restauratori  di  beni  culturali   ai   sensi   della
disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del
medesimo organico. La presenza  di  collaboratori  restauratori  puo'
essere sopperita  in  tutto  o  in  parte  da  restauratori  di  beni
culturali. In alternativa a quanto previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma, l'idoneita' organizzativa dell'impresa e'  dimostrata
dall'aver sostenuto per il  personale  dipendente  con  qualifica  di
restauratore e di collaboratore restauratore di  beni  culturali,  un
costo complessivo, composto da retribuzione  e  stipendi,  contributi
sociali e accantonamenti ai fondi di  quiescenza,  non  inferiore  al
quaranta per  cento  dell'importo  dei  lavori  che  rientrano  nelle
categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall'articolo 28, comma  4,
e che siano stati realizzati nel  decennio  antecedente  la  data  di
sottoscrizione   del   contratto   con    la    societa'    organismo
d'attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui
al periodo precedente corrispondono alla  retribuzione  convenzionale
stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni
sul lavoro. Il calcolo delle unita' previste dai  precedenti  periodi
e' effettuato  con  l'arrotondamento  all'unita'  superiore.  Per  le
imprese che nell'ultimo decennio abbiano avuto  un  numero  medio  di
lavoratori occupati costituito  da  dipendenti  pari  o  inferiore  a
cinque  unita'  l'idoneita'  organizzativa   con   riferimento   alle
categorie OS 2-A ed OS 2-B e' comprovata dalla presenza di almeno  un
restauratore di beni culturali. 
  4. Per  i  lavori  relativi  a  scavi  archeologici,  di  cui  alla
categoria  OS  25,  l'idoneita'  organizzativa  e'  dimostrata  dalla
presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti  dal  decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  del  Codice  dei
contratti pubblici, in numero  non  inferiore  al  trenta  per  cento
dell'organico complessivo, con arrotondamento  all'unita'  superiore.
In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente,  l'idoneita'
organizzativa dell'impresa e' dimostrata dall'aver sostenuto  per  il
personale  dipendente  con  qualifica   di   archeologo,   un   costo
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi  sociali
e   accantonamenti   ai   fondi   di   quiescenza,   non    inferiore
rispettivamente al trenta  per  cento  dell'importo  dei  lavori  che
rientrano nelle categorie OS 25 e  che  siano  stati  realizzati  nel
decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto  con  la
societa' organismo d'attestazione. Per  le  imprese  che  nell'ultimo
decennio  abbiano  avuto  un  numero  medio  di  lavoratori  occupati
costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unita' l'idoneita'
organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla
categoria  OS  25,  e'  comprovata  dalla  presenza  di   almeno   un
archeologo.