Art. 13 
 
        Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
adotta disposizioni  di  coordinamento  con  il  codice  delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri
di prevalenza,  rispetto  alla  gestione  concorsuale,  delle  misure
cautelari adottate in sede penale,  anteriormente  o  successivamente
alla dichiarazione di insolvenza. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo  1,  il  Governo
adotta disposizioni di coordinamento con  la  disciplina  di  cui  al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in  particolare  con  le
misure cautelari  previste  dalla  disciplina  sulla  responsabilita'
amministrativa delle  persone  giuridiche,  delle  societa'  e  delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, nel rispetto  del
principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo  che  ricorrano
ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2012.