Art. 15 
 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
riforma della  liquidazione  coatta  amministrativa,  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) applicare in via generale la disciplina concorsuale  ordinaria
anche alle imprese in stato di  crisi  o  di  insolvenza  attualmente
soggette  alla  procedura  di  liquidazione  coatta   amministrativa,
mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: 
      1)  dalle  leggi  speciali  in  materia  di  banche  e  imprese
assimilate,   intermediari   finanziari,   imprese   assicurative   e
assimilate; 
      2)  dalle   leggi   speciali   in   materia   di   procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  autorita'  amministrative   di
vigilanza,   conseguenti   all'accertamento   di   irregolarita'    e
all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorita'; 
    b) attribuire  alle  autorita'  amministrative  di  vigilanza  le
competenze  in  tema  di  segnalazione  dell'allerta  e  le  funzioni
attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure
di  allerta  e  di  composizione  assistita  della   crisi   di   cui
all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni  di  carattere
conservativo, nonche' la  legittimazione  alla  domanda  di  apertura
della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7. 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
 
          Note all'art. 15: 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          248 del 24 ottobre 2001.