Art. 5 
 
Accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti  e  piani   attestati   di
                             risanamento 
 
  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  al  fine  di
incentivare gli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti,  i  piani
attestati di risanamento e le  convenzioni  di  moratoria  nonche'  i
relativi effetti, il  Governo  si  attiene  ai  seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) estendere la procedura di  cui  all'articolo  182-septies  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di  ristrutturazione
non  liquidatorio  o  alla  convenzione  di  moratoria  conclusi  con
creditori,  anche  diversi  da  banche  e  intermediari   finanziari,
rappresentanti almeno il 75 per cento  dei  crediti  di  una  o  piu'
categorie giuridicamente ed economicamente omogenee; 
    b) eliminare o ridurre il limite del 60  per  cento  dei  crediti
previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267, ove il debitore non proponga  la  moratoria  del  pagamento  dei
creditori estranei,  di  cui  al  primo  comma  del  citato  articolo
182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal  sesto  comma
del medesimo articolo; 
    c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi
di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura  di
concordato preventivo, in quanto compatibile; 
    d) estendere gli effetti  dell'accordo  ai  soci  illimitatamente
responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina  del
concordato preventivo; 
    e) prevedere che il piano attestato  abbia  forma  scritta,  data
certa e contenuto analitico; 
    f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso
di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano. 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  182-bis   e
          182-septies del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
          -  L'imprenditore  in  stato  di  crisi   puo'   domandare,
          depositando  la  documentazione  di   cui   all'art.   161,
          l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
          stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
          per cento dei crediti, unitamente ad una relazione  redatta
          da un professionista, designato dal debitore,  in  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma,  lettera  d)
          sulla veridicita' dei dati  aziendali  e  sull'attuabilita'
          dell'accordo stesso con particolare  riferimento  alla  sua
          idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
          estranei nel rispetto dei seguenti termini: 
                a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
          di crediti gia' scaduti a quella data; 
                b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
          crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 
              L'accordo e' pubblicato nel registro  delle  imprese  e
          acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. 
              Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni  i
          creditori per titolo e causa  anteriore  a  tale  data  non
          possono iniziare o proseguire azioni cautelari o  esecutive
          sul  patrimonio  del  debitore,  ne'  acquisire  titoli  di
          prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168 secondo
          comma. 
              Entro trenta giorni dalla pubblicazione i  creditori  e
          ogni altro interessato  possono  proporre  opposizione.  Il
          tribunale, decise le opposizioni, procede  all'omologazione
          in Camera di consiglio con decreto motivato. 
              Il decreto del tribunale e' reclamabile alla  corte  di
          appello ai sensi  dell'art.  183,  in  quanto  applicabile,
          entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel  registro
          delle imprese. 
              Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
          o esecutive di cui al terzo  comma  puo'  essere  richiesto
          dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e  prima
          della  formalizzazione  dell'accordo  di  cui  al  presente
          articolo, depositando presso  il  tribunale  competente  ai
          sensi dell'art. 9 la documentazione di  cui  all'art.  161,
          primo e secondo comma, lettere  a),  b),  c)  e  d)  e  una
          proposta  di  accordo  corredata   da   una   dichiarazione
          dell'imprenditore,  avente  valore  di  autocertificazione,
          attestante che sulla proposta sono in corso trattative  con
          i creditori che rappresentano almeno il sessanta per  cento
          dei crediti  e  da  una  dichiarazione  del  professionista
          avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
          d), circa la idoneita' della  proposta,  se  accettata,  ad
          assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i  quali
          non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
          propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
          di cui al presente comma e' pubblicata nel  registro  delle
          imprese  e  produce  l'effetto  del  divieto  di  inizio  o
          prosecuzione delle azioni esecutive  e  cautelari,  nonche'
          del divieto di  acquisire  titoli  di  prelazione,  se  non
          concordati, dalla pubblicazione. 
              II   tribunale,   verificata   la   completezza   della
          documentazione  depositata,  fissa  con  decreto  l'udienza
          entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
          di cui al  sesto  comma,  disponendo  la  comunicazione  ai
          creditori   della   documentazione   stessa.   Nel    corso
          dell'udienza, riscontrata la  sussistenza  dei  presupposti
          per pervenire a un accordo di ristrutturazione  dei  debiti
          con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
          per l'integrale pagamento dei creditori  con  i  quali  non
          sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
          propria disponibilita'  a  trattare,  dispone  con  decreto
          motivato il divieto di  iniziare  o  proseguire  le  azioni
          cautelari o esecutive e di acquisire titoli  di  prelazione
          se non  concordati  assegnando  il  termine  di  non  oltre
          sessanta   giorni   per   il   deposito   dell'accordo   di
          ristrutturazione   e   della    relazione    redatta    dal
          professionista a norma del  primo  comma.  Il  decreto  del
          precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto  comma
          in quanto applicabile. 
              A   seguito   del   deposito   di   un    accordo    di
          ristrutturazione  dei  debiti  nei  termini  assegnati  dal
          tribunale trovano applicazione le disposizioni  di  cui  al
          secondo, terzo, quarto e  quinto  comma.  Se  nel  medesimo
          termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
          si  conservano  gli  effetti  di  cui  ai  commi  sesto   e
          settimo.». 
              «Art.  182-septies  (Accordo  di  ristrutturazione  con
          intermediari finanziari  e  convenzione  di  moratoria).  -
          Quando un'impresa ha debiti  verso  banche  e  intermediari
          finanziari   in   misura   non   inferiore    alla    meta'
          dell'indebitamento  complessivo,  la  disciplina   di   cui
          all'art. 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e  1411  del
          codice civile, e' integrata  dalle  disposizioni  contenute
          nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i  diritti
          dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. 
              L'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   di   cui
          all'art. 182-bis puo' individuare una o piu' categorie  tra
          i creditori di cui al primo  comma  che  abbiano  fra  loro
          posizione giuridica e interessi economici omogenei. In  tal
          caso, con  il  ricorso  di  cui  al  primo  comma  di  tale
          articolo,  il  debitore  puo'  chiedere  che  gli   effetti
          dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti
          che appartengano alla medesima categoria,  quando  tutti  i
          creditori della categoria siano stati informati  dell'avvio
          delle trattative e  siano  stati  messi  in  condizione  di
          parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli
          intermediari   finanziari   aderenti    rappresentino    il
          settantacinque per cento dei crediti della  categoria.  Una
          banca o un intermediario finanziario puo'  essere  titolare
          di crediti inseriti in piu' di una categoria. 
              Ai fini di cui al precedente comma non si  tiene  conto
          delle ipoteche giudiziali iscritte  dalle  banche  o  dagli
          intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la
          data  di  pubblicazione  del  ricorso  nel  registro  delle
          imprese. 
              Il debitore, oltre agli adempimenti  pubblicitari  gia'
          previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di
          cui al primo comma dell'art. 182-bis  alle  banche  e  agli
          intermediari finanziari ai quali chiede  di  estendere  gli
          effetti dell'accordo. Per costoro il termine  per  proporre
          l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo  articolo
          decorre dalla data  della  notificazione  del  ricorso.  Il
          tribunale  procede  all'omologazione  previo  accertamento,
          avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative
          si siano svolte in  buona  fede  e  che  le  banche  e  gli
          intermediari finanziari ai  quali  il  debitore  chiede  di
          estendere gli effetti dell'accordo: 
                a) abbiano posizione giuridica e interessi  economici
          omogenei  rispetto  a   quelli   delle   banche   e   degli
          intermediari finanziari aderenti; 
                b)   abbiano   ricevuto   complete   ed    aggiornate
          informazioni sulla  situazione  patrimoniale,  economica  e
          finanziaria del debitore nonche' sull'accordo  e  sui  suoi
          effetti, e siano stati messi in condizione  di  partecipare
          alle trattative; 
                c)   possano   risultare   soddisfatti,    in    base
          all'accordo,  in  misura  non   inferiore   rispetto   alle
          alternative concretamente praticabili. 
              Quando fra l'impresa debitrice e una o  piu'  banche  o
          intermediari finanziari  viene  stipulata  una  convenzione
          diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della
          crisi attraverso una moratoria temporanea dei  crediti  nei
          confronti di una o piu' banche o intermediari finanziari  e
          sia raggiunta la maggioranza di cui al  secondo  comma,  la
          convenzione di moratoria, in deroga agli  articoli  1372  e
          1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti
          delle banche e degli intermediari finanziari  non  aderenti
          se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative
          e siano stati messi in condizione di parteciparvi in  buona
          fede, e un professionista in possesso dei requisiti di  cui
          all'art. 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneita'
          della posizione giuridica e degli interessi economici fra i
          creditori interessati dalla moratoria. 
              Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli
          intermediari  finanziari  non  aderenti  alla   convenzione
          possono proporre  opposizione  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione  della  convenzione  stipulata,  accompagnata
          dalla  relazione  del  professionista  designato  a   norma
          dell'art. 67, terzo comma,  lettera  d).  La  comunicazione
          deve essere effettuata, alternativamente, mediante  lettera
          raccomandata   o   posta   elettronica   certificata.   Con
          l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario  puo'
          chiedere che la convenzione non produca  effetti  nei  suoi
          confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle
          opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di
          cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici
          giorni dalla comunicazione, il  decreto  del  tribunale  e'
          reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'art. 183. 
              In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni
          di cui ai  commi  precedenti,  ai  creditori  non  aderenti
          possono essere imposti l'esecuzione di  nuove  prestazioni,
          la  concessione  di  affidamenti,  il  mantenimento   della
          possibilita'  di   utilizzare   affidamenti   esistenti   o
          l'erogazione  di  nuovi  finanziamenti.  Agli  effetti  del
          presente articolo non e' considerata nuova  prestazione  la
          prosecuzione  della  concessione  del  godimento  di   beni
          oggetto  di  contratti  di   locazione   finanziaria   gia'
          stipulati. 
              La  relazione  dell'ausiliario  e'  trasmessa  a  norma
          dell'art. 161, quinto comma.».