Art. 6 
 
                 Procedura di concordato preventivo 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  il
riordino della disciplina della procedura di  concordato  preventivo,
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere l'ammissibilita'  di  proposte  che  abbiano  natura
liquidatoria esclusivamente quando e' previsto l'apporto  di  risorse
esterne che aumentino in misura  apprezzabile  la  soddisfazione  dei
creditori; e' assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il  20
per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari; 
    b)  procedere  alla  revisione  della  disciplina  delle   misure
protettive,  specialmente  quanto  alla  durata   e   agli   effetti,
prevedendone la revocabilita', su ricorso degli interessati, ove  non
arrechino beneficio al buon esito della procedura; 
    c) fissare le modalita' di  accertamento  della  veridicita'  dei
dati aziendali e di verifica della fattibilita'  del  piano,  nonche'
determinare   l'entita'   massima   dei   compensi    spettanti    ai
professionisti    incaricati    dal    debitore,    da    commisurare
proporzionalmente all'attivo dell'impresa  soggetta  alla  procedura;
prevedere altresi' che i crediti dei professionisti sorti in funzione
del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo  161,  sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della  proposta,  del
piano e della documentazione di cui ai  commi  secondo  e  terzo  del
predetto  articolo  161  siano  prededucibili  a  condizione  che  la
procedura sia aperta a norma dell'articolo  163  del  medesimo  regio
decreto n. 267 del 1942; 
    d) individuare i casi in cui la  suddivisione  dei  creditori  in
classi, secondo posizione giuridica e interessi  economici  omogenei,
e' obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo  sussiste
in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne; 
    e) determinare i poteri del tribunale, con  particolare  riguardo
alla valutazione della  fattibilita'  del  piano,  attribuendo  anche
poteri di verifica in ordine alla fattibilita' anche economica  dello
stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale; 
    f) sopprimere l'adunanza dei creditori,  previa  regolamentazione
delle modalita' telematiche per l'esercizio del voto e la  formazione
del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonche' adottare  un
sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste»,  nell'ipotesi
in cui un solo creditore sia titolare di  crediti  pari  o  superiori
alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con  apposita  disciplina
delle situazioni di conflitto di interessi; 
    g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con  diritto  di
prelazione,  il  cui  pagamento  sia  dilazionato,  e  dei  creditori
soddisfatti con utilita' diverse dal denaro; 
    h) integrare la disciplina dei  provvedimenti  che  riguardano  i
rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti  della
sospensione  e,  dopo  la  presentazione  del  piano,   anche   dello
scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario  giudiziale;
agli effetti, in relazione  agli  esiti  possibili  della  procedura,
nonche' alla decorrenza e alla durata  nell'ipotesi  di  sospensione;
alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e  ai  relativi
criteri di quantificazione; 
    i)  integrare  la  disciplina  del  concordato  con   continuita'
aziendale, prevedendo: 
      1) che il piano possa contenere, salvo che sia  programmata  la
liquidazione dei beni o  diritti  sui  quali  sussista  la  causa  di
prelazione, una moratoria per il pagamento dei  creditori  muniti  di
privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo  anche  superiore
ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto
di voto; 
      2) che tale disciplina  si  applichi  anche  alla  proposta  di
concordato che preveda la continuita' aziendale  e  nel  contempo  la
liquidazione di beni non  funzionali  all'esercizio  dell'impresa,  a
condizione che possa ritenersi,  a  seguito  di  una  valutazione  in
concreto del piano, che i creditori  vengano  soddisfatti  in  misura
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale; 
      3) che tale disciplina  si  applichi  anche  nei  casi  in  cui
l'azienda sia oggetto di contratto di  affitto,  anche  se  stipulato
anteriormente alla domanda di concordato; 
    l) prevedere  una  piu'  dettagliata  disciplina  della  fase  di
esecuzione del piano, anche con riguardo  agli  effetti  purgativi  e
alla deroga alla solidarieta' passiva di cui  all'articolo  2560  del
codice civile, con possibilita' per il tribunale di  affidare  ad  un
terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione
della proposta concordataria; 
    m) riordinare la disciplina  della  revoca,  dell'annullamento  e
della  risoluzione   del   concordato   preventivo,   prevedendo   la
legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di
un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento; 
    n)  stabilire  i  presupposti  per  l'estensione  degli   effetti
esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che  siano  garanti
della societa', con eventuale distinzione tra  garanzie  personali  e
reali; 
    o)  prevedere  il  riordino  e  la  semplificazione  delle  varie
tipologie  di  finanziamento  alle  imprese  in  crisi,  riconoscendo
stabilita'  alla  prededuzione  dei  finanziamenti  autorizzati   dal
giudice  nel   caso   di   successiva   liquidazione   giudiziale   o
amministrazione straordinaria, salvo il caso  di  atti  in  frode  ai
creditori; 
    p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul  valore
aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza  di  transazione
fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di  giustizia
dell'Unione europea. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1,  nel  caso  di
procedura riguardante societa', il Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione
sociale di responsabilita' e dell'azione dei  creditori  sociali,  in
conformita' ai principi dettati dal codice civile; 
    b)  imporre  agli  organi  della  societa'  il  dovere  di   dare
tempestiva attuazione alla proposta  omologata,  stabilendo  che,  in
caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa
essere  affidata  ad  un  amministratore  provvisorio,  nominato  dal
tribunale, dotato  dei  poteri  spettanti  all'assemblea  ovvero  del
potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto  in  assemblea,
con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela,  in
sede concorsuale, dei soci; 
    c) prevedere  che,  in  caso  di  operazioni  di  trasformazione,
fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: 
      1) l'opposizione dei creditori possa essere  proposta  solo  in
sede  di  controllo  giudiziale  sulla  legittimita'  della   domanda
concordataria; 
      2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili,  anche  in
caso di risoluzione  o  di  annullamento  del  concordato,  salvo  il
diritto al risarcimento dei soci o dei terzi  danneggiati,  ai  sensi
degli articoli 2500-bis e 2504-quater del codice civile; 
      3) non spetti ai soci il diritto di recesso in  conseguenza  di
operazioni   incidenti   sull'organizzazione   o   sulla    struttura
finanziaria della societa'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  161  e  163  del
          citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 161 (Domanda di concordato).  -  La  domanda  per
          l'ammissione alla procedura  di  concordato  preventivo  e'
          proposta  con  ricorso,  sottoscritto  dal   debitore,   al
          tribunale del luogo in cui l'impresa  ha  la  propria  sede
          principale;  il  trasferimento  della  stessa   intervenuto
          nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
          fini della individuazione della competenza. 
              Il debitore deve presentare con il ricorso: 
                a)  una   aggiornata   relazione   sulla   situazione
          patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 
                b) uno stato analitico ed estimativo delle  attivita'
          e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione  dei
          rispettivi crediti e delle cause di prelazione; 
                c)  l'elenco  dei  titolari  dei  diritti   reali   o
          personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore; 
                d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
          eventuali soci illimitatamente responsabili; 
                e) un piano contenente la descrizione analitica delle
          modalita' e dei tempi di  adempimento  della  proposta;  in
          ogni   caso,   la   proposta   deve   indicare   l'utilita'
          specificamente individuata ed economicamente valutabile che
          il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. 
              Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
          devono  essere   accompagnati   dalla   relazione   di   un
          professionista, designato dal  debitore,  in  possesso  dei
          requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),  che
          attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita'
          del  piano  medesimo.   Analoga   relazione   deve   essere
          presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta
          o del piano. 
              Per la societa' la  domanda  deve  essere  approvata  e
          sottoscritta a norma dell'art. 152. 
              La domanda di  concordato  e'  comunicata  al  pubblico
          ministero ed e' pubblicata, a  cura  del  cancelliere,  nel
          registro  delle  imprese  entro  il  giorno  successivo  al
          deposito in cancelleria. Al pubblico ministero e' trasmessa
          altresi' copia degli atti e documenti  depositati  a  norma
          del  secondo  e  del  terzo  comma,  nonche'  copia   della
          relazione del  commissario  giudiziale  prevista  dall'art.
          172. 
              L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la
          domanda di concordato unitamente ai bilanci  relativi  agli
          ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo  dei  creditori
          con l'indicazione dei rispettivi crediti,  riservandosi  di
          presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui
          ai commi secondo e  terzo  entro  un  termine  fissato  dal
          giudice,  compreso  fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e
          prorogabile, in presenza di  giustificati  motivi,  di  non
          oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa
          e con conservazione  sino  all'omologazione  degli  effetti
          prodotti dal ricorso, il debitore puo'  depositare  domanda
          ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma.  In  mancanza,  si
          applica l'art. 162, commi  secondo  e  terzo.  Con  decreto
          motivato che fissa il termine di cui al primo  periodo,  il
          tribunale puo' nominare il commissario  giudiziale  di  cui
          all'art. 163, secondo comma, n. 3; si applica  l'art.  170,
          secondo comma. Il commissario  giudiziale,  quando  accerta
          che il debitore ha  posto  in  essere  una  delle  condotte
          previste dall'art. 173, deve  riferirne  immediatamente  al
          tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'art.
          15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, puo',
          con decreto, dichiarare  improcedibile  la  domanda  e,  su
          istanza  del  creditore  o  su   richiesta   del   pubblico
          ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e
          5, dichiara il  fallimento  del  debitore  con  contestuale
          sentenza reclamabile a norma dell'art. 18. 
              Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto  di  cui
          all'art. 163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti  di
          straordinaria  amministrazione  previa  autorizzazione  del
          tribunale, il quale puo' assumere sommarie  informazioni  e
          deve acquisire il parere  del  commissario  giudiziale,  se
          nominato. Nello stesso periodo e a decorrere  dallo  stesso
          termine il debitore puo'  altresi'  compiere  gli  atti  di
          ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente
          sorti  per  effetto  degli  atti  legalmente  compiuti  dal
          debitore sono prededucibili ai sensi dell'art. 111. 
              Con il decreto che fissa il termine  di  cui  al  sesto
          comma,  primo  periodo,  il  tribunale  deve  disporre  gli
          obblighi  informativi  periodici,   anche   relativi   alla
          gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita'  compiuta
          ai fini della predisposizione della proposta e  del  piano,
          che il debitore deve  assolvere,  con  periodicita'  almeno
          mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale  se
          nominato,  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  Il
          debitore, con periodicita' mensile, deposita una situazione
          finanziaria dell'impresa che, entro il  giorno  successivo,
          e'  pubblicata  nel  registro  delle  imprese  a  cura  del
          cancelliere. In caso di violazione  di  tali  obblighi,  si
          applica l'art. 162, commi secondo e terzo.  Quando  risulta
          che l'attivita' compiuta  dal  debitore  e'  manifestamente
          inidonea alla predisposizione della proposta e  del  piano,
          il tribunale, anche d'ufficio, sentito  il  debitore  e  il
          commissario giudiziale se  nominato,  abbrevia  il  termine
          fissato con  il  decreto  di  cui  al  sesto  comma,  primo
          periodo. Il  tribunale  puo'  in  ogni  momento  sentire  i
          creditori. 
              La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile
          quando il debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato
          altra domanda ai sensi del medesimo comma  alla  quale  non
          abbia  fatto  seguito  l'ammissione   alla   procedura   di
          concordato  preventivo  o  l'omologazione  dell'accordo  di
          ristrutturazione dei debiti. 
              Fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  22,  primo
          comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di
          fallimento il termine di cui al sesto  comma  del  presente
          articolo e' di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di
          giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.». 
              «Art.  163  (Ammissione  alla  procedura   e   proposte
          concorrenti). - Il tribunale, ove non  abbia  provveduto  a
          norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non
          soggetto  a  reclamo,  dichiara  aperta  la  procedura   di
          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa
          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione
          delle diverse classi. 
              Con  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,   il
          tribunale: 
                1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
                2) ordina la convocazione  dei  creditori  non  oltre
          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
          il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
                2-bis) in relazione al numero dei  creditori  e  alla
          entita' del passivo,  puo'  stabilire  che  l'adunanza  sia
          svolta  in  via   telematica   con   modalita'   idonee   a
          salvaguardare    il    contraddittorio    e     l'effettiva
          partecipazione  dei   creditori,   anche   utilizzando   le
          strutture informatiche messe a disposizione della procedura
          da soggetti terzi; 
                3) nomina  il  commissario  giudiziale  osservate  le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
                4) stabilisce il termine  non  superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento
          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera
          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al
          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal
          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano
          investite  secondo  quanto  previsto  dall'art.  34,  primo
          comma; 
                4-bis)  ordina  al  ricorrente   di   consegnare   al
          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie. 
              Qualora non sia eseguito  il  deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale  provvede  a  norma  dell'art.  173,
          primo comma. 
              Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
          successivi alla presentazione della domanda di cui all'art.
          161, rappresentano almeno il dieci per  cento  dei  crediti
          risultanti  dalla  situazione  patrimoniale  depositata  ai
          sensi dell'art. 161, secondo  comma,  lettera  a),  possono
          presentare   una   proposta   concorrente   di   concordato
          preventivo e il relativo  piano  non  oltre  trenta  giorni
          prima dell'adunanza dei  creditori.  Ai  fini  del  computo
          della percentuale del dieci per cento, non si considerano i
          crediti della societa' che controlla la societa' debitrice,
          delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte
          a comune controllo. La relazione  di  cui  al  comma  terzo
          dell'art. 161 puo' essere limitata  alla  fattibilita'  del
          piano per  gli  aspetti  che  non  siano  gia'  oggetto  di
          verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere
          omessa qualora non ve ne siano. 
              Le  proposte  di  concordato   concorrenti   non   sono
          ammissibili se nella relazione di cui all'art.  161,  terzo
          comma,  il  professionista  attesta  che  la  proposta   di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui
          all'art.  186-bis,  di   almeno   il   trenta   per   cento
          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'
          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 
              I creditori che presentano una proposta  di  concordato
          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se
          collocati in una autonoma classe. 
              Qualora la proposta concorrente preveda diverse  classi
          di creditori essa, prima di essere comunicata ai  creditori
          ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  171,  deve  essere
          sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che  verifica  la
          correttezza  dei  criteri  di  formazione   delle   diverse
          classi.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2560  del  Codice
          civile: 
              «Art. 2560  (Debiti  relativi  all'azienda  ceduta).  -
          L'alienante  non   e'   liberato   dai   debiti,   inerenti
          all'esercizio    dell'azienda    ceduta    anteriori     al
          trasferimento, se non risulta  che  i  creditori  vi  hanno
          consentito. Nel  trasferimento  di  un'azienda  commerciale
          risponde   dei   debiti   suddetti    anche    l'acquirente
          dell'azienda,  se  essi  risultano  dai   libri   contabili
          obbligatori.». 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2500-bis  e
          2504-quater del Codice civile: 
              «Art. 2500-bis (Invalidita'  della  trasformazione).  -
          Eseguita la pubblicita'  di  cui  all'articolo  precedente,
          l'invalidita' dell'atto di trasformazione non  puo'  essere
          pronunciata. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente   spettante    ai    partecipanti    all'ente
          trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.». 
              «Art.  2504-quater  (Invalidita'  della   fusione).   -
          Eseguite le iscrizioni dell'atto di  fusione  a  norma  del
          secondo comma dell'art. 2504,  l'invalidita'  dell'atto  di
          fusione non puo' essere pronunciata. 
              Resta  salvo  il  diritto  al  risarcimento  del  danno
          eventualmente spettante ai  soci  o  ai  terzi  danneggiati
          dalla fusione.».