Art. 7 
 
                Procedura di liquidazione giudiziale 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo  si
attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 
  2. Il Governo adotta misure dirette  a  rendere  piu'  efficace  la
funzione del curatore: 
    a)  integrando  la  disciplina  sulle  incompatibilita'  tra  gli
incarichi assunti nel succedersi delle procedure; 
    b) definendo i poteri di accertamento e di  accesso  a  pubbliche
amministrazioni e a banche di  dati,  per  assicurare  l'effettivita'
dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; 
    c)  specificando   il   contenuto   minimo   del   programma   di
liquidazione; 
    d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di  cui  all'articolo
108, secondo comma, del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  in
ipotesi  di  subentro  del  curatore  nel  contratto  preliminare  di
vendita; 
    e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle  prescritte
autorizzazioni, i  poteri  per  il  compimento  degli  atti  e  delle
operazioni riguardanti l'organizzazione e  la  struttura  finanziaria
della societa', previsti nel programma di  liquidazione,  assicurando
un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori  della
societa' nonche' idonei strumenti di  tutela,  in  sede  concorsuale,
degli stessi e dei terzi interessati. 
  3. Al  fine  di  semplificare  la  gestione  delle  procedure  meno
complesse, le funzioni del  comitato  dei  creditori  possono  essere
sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio,
anche nelle modalita' del silenzio-assenso. 
  4. La procedura di liquidazione giudiziale e'  potenziata  mediante
l'adozione di misure dirette a: 
    a) escludere l'operativita' di esecuzioni speciali e di privilegi
processuali,  anche  fondiari;  prevedere,  in  ogni  caso,  che   il
privilegio fondiario continui  ad  operare  sino  alla  scadenza  del
secondo anno successivo a quello di entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo ovvero dell'ultimo dei  decreti  legislativi  emanati  in
attuazione della delega di cui all'articolo 1; 
    b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia
e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia  seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il  disposto
dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267. 
  5. Ai fini  dell'esercizio  delle  azioni  di  responsabilita',  il
Governo prevede la legittimazione  del  curatore  a  promuovere  o  a
proseguire: 
    a) per le societa' di capitali e  per  le  societa'  cooperative,
l'azione sociale di responsabilita' e l'azione dei creditori  sociali
prevista dall'articolo 2394  del  codice  civile,  l'azione  prevista
dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile,  le  azioni  di
responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice  civile  e  le
altre analoghe  azioni  di  responsabilita'  contemplate  da  singole
disposizioni di legge; 
    b) l'azione sociale di responsabilita' e l'azione  dei  creditori
sociali prevista dall'articolo 2394 del codice  civile,  in  caso  di
violazione delle regole di  separatezza  fra  uno  o  piu'  patrimoni
destinati costituiti dalla societa' e il  patrimonio  della  societa'
medesima; 
    c)  per   le   societa'   di   persone,   l'azione   sociale   di
responsabilita' nei confronti del socio amministratore  cui  non  sia
stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale. 
  6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti e' integrata: 
    a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione  o  di
subentro del  curatore,  compreso  l'esercizio  provvisorio  e  salva
diversa previsione normativa, ai  soli  crediti  maturati  nel  corso
della procedura; 
    b) prevedendo lo  scioglimento  dei  contratti  aventi  carattere
personale che non proseguano con il consenso della controparte; 
    c)   dettando   un'autonoma   regolamentazione   del    contratto
preliminare, anche in relazione alla  disciplina  degli  immobili  da
costruire. 
  7. La disciplina degli effetti  della  procedura  sui  rapporti  di
lavoro subordinato e'  coordinata  con  la  legislazione  vigente  in
materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il  licenziamento,
le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento  di
fine rapporto e le modalita' di insinuazione al passivo. 
  8. Il sistema di accertamento del passivo e' improntato  a  criteri
di maggiore rapidita', snellezza e concentrazione,  adottando  misure
dirette a: 
    a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive
di creditori e terzi, anche non residenti nel  territorio  nazionale,
restringendo l'ammissibilita' delle domande tardive; 
    b) introdurre preclusioni attenuate gia' nella fase monocratica; 
    c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore  o
complessita'; 
    d)  assicurare  stabilita'  alle  decisioni  sui  diritti   reali
immobiliari; 
    e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito
opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267; 
    f) chiarire le modalita' di verifica dei diritti vantati su  beni
del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca; 
    g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle
modalita' di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9. 
  9.  L'obiettivo  della  massima  trasparenza  ed  efficienza  delle
operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura e' perseguito: 
    a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione
liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicita'  e  obblighi
di rendicontazione; 
    b) garantendo la competitivita' delle operazioni di  liquidazione
nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle  vendite,
caratterizzato: 
      1) dalla presenza di un  ente  che  certifichi  la  ragionevole
probabilita' di soddisfazione dei crediti  insinuati  al  passivo  di
ciascuna procedura aderente al sistema; 
      2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento  e
di compensazione; 
      3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano  richiesta,
di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite  dei  beni  in
misura proporzionale alla  probabilita'  di  soddisfazione  del  loro
credito, certificata dall'ente di cui al numero 1); 
      4) dalla presenza di uno o piu' fondi per la gestione dei  beni
invenduti; 
    c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti
di informazione, accesso  e  partecipazione,  prevedendo  che,  fatte
salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate
dal  giudice  delegato,  all'insolvente   medesimo   sia   assicurata
l'informazione sull'andamento della procedura e che lo  stesso  abbia
diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da  segreto,
con possibilita' di prenderne visione e di estrarne copia. 
  10. Al fine di accelerare la chiusura della  procedura  di  cui  al
presente articolo, sono adottate misure dirette a: 
    a) affidare la fase  di  riparto  al  curatore,  fatta  salva  la
facolta' degli interessati di  proporre  opposizione,  ricorrendo  al
giudice; 
    b) integrare la disciplina  della  chiusura  della  procedura  in
pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che  essa  concerne
tutti i processi nei quali e' parte il curatore, comprese  le  azioni
per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e
dalle procedure esecutive, nonche' le azioni cautelari  ed  esecutive
finalizzate  ad  ottenere  l'attuazione  delle  decisioni  favorevoli
conseguite dalla liquidazione giudiziale;  prevedere  in  particolare
che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione  ai
predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura  in  pendenza
di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalita' del
rendiconto e del riparto supplementare nonche'  sulla  determinazione
del supplemento di compenso eventualmente spettante  al  curatore  in
caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al  curatore
sia consentito di mantenere aperta  la  partita  IVA  anche  dopo  la
chiusura della liquidazione giudiziale in  pendenza  di  procedimenti
giudiziari; 
    c) prevedere  che,  alla  chiusura  della  procedura  relativa  a
societa' di capitali, nei casi di cui ai numeri 1)  e  2)  del  primo
comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  il
curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni
necessarie  ai  fini  della  ripresa  dell'attivita'  o   della   sua
cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti  sollecitati,  con
richiesta  scritta,  da  un  numero  di  soci  che  rappresenti   una
percentuale significativa del capitale sociale; 
    d)  disciplinare  e  incentivare  le   proposte   di   concordato
liquidatorio giudiziale da parte di creditori  e  di  terzi,  nonche'
dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in
modo apprezzabile l'attivo. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 56, 69-bis, 108  e
          118 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: 
              «Art. 56 (Compensazione in sede  di  fallimento).  -  I
          creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
          il fallito i crediti che  essi  vantano  verso  lo  stesso,
          ancorche'  non  scaduti  prima   della   dichiarazione   di
          fallimento. 
              Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
          ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per  atto
          tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o  nell'anno
          anteriore.». 
              «Art.  69-bis  (Decadenza  dall'azione  e  computo  dei
          termini).  -  Le  azioni  revocatorie  disciplinate   nella
          presente sezione non possono essere  promosse  decorsi  tre
          anni dalla dichiarazione di fallimento e  comunque  decorsi
          cinque anni dal compimento dell'atto. 
              Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo
          segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli
          articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69  decorrono
          dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
          registro delle imprese.». 
              «Art. 108 (Poteri del giudice delegato). -  Il  giudice
          delegato,  su  istanza  del  fallito,  del   comitato   dei
          creditori o  di  altri  interessati,  previo  parere  dello
          stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
          motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
          e giustificati motivi ovvero, su istanza  presentata  dagli
          stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di  cui  al
          quarto comma dell'art.  107,  impedire  il  perfezionamento
          della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
          inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
          mercato. 
              Per i beni  immobili  e  gli  altri  beni  iscritti  in
          pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
          interamente il prezzo,  il  giudice  delegato  ordina,  con
          decreto, la  cancellazione  delle  iscrizioni  relative  ai
          diritti  di  prelazione,  nonche'  delle  trascrizioni  dei
          pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni  altro
          vincolo.». 
              «Art. 118 (Casi di chiusura). - Salvo  quanto  disposto
          nella sezione  seguente  per  il  caso  di  concordato,  la
          procedura di fallimento si chiude: 
                1)  se   nel   termine   stabilito   nella   sentenza
          dichiarativa di fallimento non sono state proposte  domande
          di ammissione al passivo; 
                2)  quando,  anche  prima   che   sia   compiuta   la
          ripartizione  finale  dell'attivo,   le   ripartizioni   ai
          creditori  raggiungono  l'intero  ammontare   dei   crediti
          ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono  pagati
          tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; 
                3)  quando  e'  compiuta   la   ripartizione   finale
          dell'attivo; 
                4) quando nel corso della procedura si accerta che la
          sua prosecuzione non consente  di  soddisfare,  neppure  in
          parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili
          e le spese  di  procedura.  Tale  circostanza  puo'  essere
          accertata con la relazione  o  con  i  successivi  rapporti
          riepilogativi di cui all'art. 33. 
              Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4),  ove  si
          tratti di fallimento di societa' il curatore ne  chiede  la
          cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della
          procedura di fallimento della societa' nei casi di  cui  ai
          numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della  procedura
          estesa ai soci  ai  sensi  dell'art.  147,  salvo  che  nei
          confronti del socio non sia stata aperta una  procedura  di
          fallimento come imprenditore individuale. La chiusura della
          procedura di fallimento nel caso di cui al  n.  3)  non  e'
          impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto  ai  quali  il
          curatore  puo'  mantenere  la  legittimazione  processuale,
          anche nei successivi stati e gradi del giudizio,  ai  sensi
          dell'art. 43. In deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle
          liti  e  le  transazioni  sono  autorizzate   dal   giudice
          delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali
          oneri  relativi  ai  giudizi  pendenti,  nonche'  le  somme
          ricevute  dal  curatore  per   effetto   di   provvedimenti
          provvisoriamente  esecutivi  e  non   ancora   passati   in
          giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto
          previsto dall'art. 117, comma  secondo.  Dopo  la  chiusura
          della  procedura  di  fallimento,  le  somme  ricevute  dal
          curatore per effetto  di  provvedimenti  definitivi  e  gli
          eventuali residui degli accantonamenti sono  fatti  oggetto
          di  riparto  supplementare  fra  i  creditori  secondo   le
          modalita' disposte dal tribunale  con  il  decreto  di  cui
          all'art. 119. In relazione  alle  eventuali  sopravvenienze
          attive derivanti dai giudizi pendenti non  si  fa  luogo  a
          riapertura del fallimento.  Qualora  alla  conclusione  dei
          giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir
          meno dell'impedimento all'esdebitazione  di  cui  al  comma
          secondo  dell'art.   142,   il   debitore   puo'   chiedere
          l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che  lo  ha
          determinato.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2394  e  2476  del
          Codice civile: 
              «Art. 2394 (Responsabilita' verso i creditori sociali).
          - Gli amministratori rispondono verso i  creditori  sociali
          per   l'inosservanza   degli   obblighi    inerenti    alla
          conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. 
              L'azione puo' essere proposta dai creditori  quando  il
          patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento
          dei loro crediti. 
              La rinunzia all'azione  da  parte  della  societa'  non
          impedisce l'esercizio dell'azione da  parte  dei  creditori
          sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori
          sociali  soltanto  con  l'azione  revocatoria   quando   ne
          ricorrono gli estremi.». 
              «Art.  2476  (Responsabilita'  degli  amministratori  e
          controllo dei soci). - Gli amministratori sono solidalmente
          responsabili  verso  la  societa'   dei   danni   derivanti
          dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge  e
          dall'atto costitutivo per l'amministrazione della societa'.
          Tuttavia la responsabilita' non si  estende  a  quelli  che
          dimostrino  di  essere  esenti  da  colpa  e,   essendo   a
          cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano  fatto
          constare del proprio dissenso. 
              I soci che non  partecipano  all'amministrazione  hanno
          diritto  di  avere  dagli  amministratori   notizie   sullo
          svolgimento degli affari sociali  e  di  consultare,  anche
          tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali  ed
          i documenti relativi all'amministrazione. 
              L'azione di responsabilita' contro  gli  amministratori
          e' promossa  da  ciascun  socio,  il  quale  puo'  altresi'
          chiedere, in caso di  gravi  irregolarita'  nella  gestione
          della societa', che sia adottato provvedimento cautelare di
          revoca  degli  amministratori  medesimi.  In  tal  caso  il
          giudice puo' subordinare il provvedimento alla  prestazione
          di apposita cauzione. 
              In caso di  accoglimento  della  domanda  la  societa',
          salvo il  suo  diritto  di  regresso  nei  confronti  degli
          amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e
          quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. 
              Salvo  diversa  disposizione   dell'atto   costitutivo,
          l'azione di responsabilita' contro gli amministratori  puo'
          essere oggetto di rinuncia o  transazione  da  parte  della
          societa', purche' vi  consenta  una  maggioranza  dei  soci
          rappresentante almeno i due terzi del  capitale  sociale  e
          purche' non  si  oppongano  tanti  soci  che  rappresentano
          almeno il decimo del capitale sociale. 
              Le disposizioni dei precedenti commi  non  pregiudicano
          il diritto al risarcimento dei danni spettante  al  singolo
          socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da
          atti dolosi o colposi degli amministratori. 
              Sono  altresi'  solidalmente   responsabili   con   gli
          amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i  soci  che
          hanno intenzionalmente deciso o autorizzato  il  compimento
          di atti dannosi per la societa', i soci o i terzi. 
              L'approvazione del  bilancio  da  parte  dei  soci  non
          implica liberazione degli amministratori e dei sindaci  per
          le responsabilita' incorse nella gestione sociale.». 
              - Per l'art. 2497 del Codice civile, si veda nelle note
          all'art. 3.