Art. 8 
 
                            Esdebitazione 
 
  1. Nell'esercizio della  delega  di  cui  all'articolo  1,  per  la
disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura
di  liquidazione  giudiziale,  il  Governo  si  attiene  ai  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) prevedere  per  il  debitore  la  possibilita'  di  presentare
domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della  procedura  e,
in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei  casi
di frode o di malafede e purche' abbia  collaborato  con  gli  organi
della procedura; 
    b) introdurre  particolari  forme  di  esdebitazione  di  diritto
riservate alle insolvenze minori, fatta  salva  per  i  creditori  la
possibilita' di proporre opposizione dinanzi al tribunale; 
    c) prevedere anche per  le  societa'  l'ammissione  al  beneficio
della liberazione dai debiti  residui  nei  confronti  dei  creditori
concorsuali non soddisfatti,  previo  riscontro  dei  presupposti  di
meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di societa'  di
persone, in capo ai soci.