Art. 11 
 
                 Controllo giudiziario delle aziende 
 
  1. Al capo V del titolo II del libro I del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 34-bis. (Controllo giudiziario delle aziende).  -  1.  Quando
l'agevolazione  prevista  dal  comma  1  dell'articolo   34   risulta
occasionale, il tribunale  dispone,  anche  d'ufficio,  il  controllo
giudiziario delle attivita' economiche e  delle  aziende  di  cui  al
medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si  possa
desumere il pericolo  concreto  di  infiltrazioni  mafiose  idonee  a
condizionarne l'attivita'. 
  2. Il controllo  giudiziario  e'  adottato  dal  tribunale  per  un
periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre  anni.  Con  il
provvedimento che lo dispone, il tribunale puo': 
    a) imporre nei  confronti  di  chi  ha  la  proprieta',  l'uso  o
l'amministrazione dei  beni  e  delle  aziende  di  cui  al  comma  1
l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui  si  trovano  i
beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della  sede  legale
se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di  acquisto  o
di  pagamento  effettuati,  gli  atti  di  pagamento  ricevuti,   gli
incarichi professionali, di amministrazione o di gestione  fiduciaria
ricevuti e gli altri atti o  contratti  indicati  dal  tribunale,  di
valore non inferiore a euro 7.000 o del  valore  superiore  stabilito
dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e
al volume d'affari dell'impresa. Tale  obbligo  deve  essere  assolto
entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque  entro  il  31
gennaio  di  ogni  anno  per  gli  atti  posti  in  essere  nell'anno
precedente; 
    b) nominare un giudice delegato e un amministratore  giudiziario,
il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente,  gli  esiti
dell'attivita'  di  controllo  al  giudice  delegato  e  al  pubblico
ministero. 
  3. Con il provvedimento di cui alla lettera  b)  del  comma  2,  il
tribunale  stabilisce  i  compiti   dell'amministratore   giudiziario
finalizzati alle attivita' di controllo e puo' imporre l'obbligo: 
    a) di non  cambiare  la  sede,  la  denominazione  e  la  ragione
sociale,  l'oggetto  sociale  e  la  composizione  degli  organi   di
amministrazione, direzione e vigilanza e di non  compiere  fusioni  o
altre trasformazioni, senza l'autorizzazione  da  parte  del  giudice
delegato; 
    b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a)  del
comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; 
    c)  di  informare  preventivamente  l'amministratore  giudiziario
circa eventuali forme di finanziamento della societa'  da  parte  dei
soci o di terzi; 
    d) di adottare ed  efficacemente  attuare  misure  organizzative,
anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni; 
    e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire
specificamente  il  rischio   di   tentativi   di   infiltrazione   o
condizionamento mafiosi. 
  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui  al
comma 3, il tribunale puo' autorizzare gli ufficiali e gli agenti  di
polizia  giudiziaria  ad  accedere  presso  gli  uffici  dell'impresa
nonche' presso uffici pubblici, studi professionali, societa', banche
e intermediari mobiliari al fine di acquisire  informazioni  e  copia
della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga  accertata
la  violazione  di  una  o  piu'  prescrizioni  ovvero  ricorrano   i
presupposti di cui al comma 1 dell'articolo  34,  il  tribunale  puo'
disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. 
  5. Il titolare dell'attivita'  economica  sottoposta  al  controllo
giudiziario puo' proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale
fissa l'udienza  entro  dieci  giorni  dal  deposito  dell'istanza  e
provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di  procedura
penale. All'udienza partecipano  il  giudice  delegato,  il  pubblico
ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario. 
  6. Le imprese destinatarie di informazione  antimafia  interdittiva
ai  sensi  dell'articolo  84,   comma   4,   che   abbiano   proposto
l'impugnazione  del  relativo  provvedimento  del  prefetto,  possono
richiedere al tribunale  competente  per  le  misure  di  prevenzione
l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera  b)  del
comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti  il  procuratore
distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme
di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale,  accoglie  la
richiesta, ove ne ricorrano  i  presupposti;  successivamente,  anche
sulla base  della  relazione  dell'amministratore  giudiziario,  puo'
revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i  presupposti,
disporre altre misure di prevenzione patrimoniali. 
  7.  Il  provvedimento  che  dispone  l'amministrazione  giudiziaria
prevista dall'articolo 34 o il controllo  giudiziario  ai  sensi  del
comma  6  del  presente  articolo  sospende  gli   effetti   di   cui
all'articolo 94».