Art. 8 
 
                  Rapporti con sequestro e confisca 
 
  1. All'articolo 30 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di
confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo
che ritenga di confermare quello gia' nominato  nel  procedimento  di
prevenzione»; 
    b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» fino  alla  fine  del
comma sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  tribunale,  ove  abbia
disposto il sequestro e  sia  ancora  in  corso  il  procedimento  di
prevenzione, dichiara, con decreto,  che  la  stessa  e'  stata  gia'
eseguita in sede penale». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 30. (Rapporti con sequestro e  confisca  disposti
          in seno a procedimenti penali). -  1.  Il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione possono essere  disposti  anche  in
          relazione  a  beni  gia'  sottoposti  a  sequestro  in   un
          procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei
          beni  sequestrati  nel  processo  penale   viene   affidata
          all'amministratore  giudiziario,  il  quale  provvede  alla
          gestione dei beni stessi ai sensi del  titolo  III.  Questi
          comunica  al  giudice  del  procedimento   penale,   previa
          autorizzazione del tribunale che ha disposto la  misura  di
          prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In  caso  di
          revoca del sequestro o della confisca  di  prevenzione,  il
          giudice del procedimento penale provvede alla nomina di  un
          nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello  gia'
          nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto
          dall'articolo 104-bis disp. att.  c.p.p.,  l'amministratore
          giudiziario nominato nel procedimento  penale  prosegue  la
          propria attivita' nel procedimento  di  prevenzione,  salvo
          che il tribunale, con decreto motivato e sentita  l'Agenzia
          nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei  beni
          sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di
          seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua  revoca
          e sostituzione. 
              2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se  la
          confisca definitiva di prevenzione interviene  prima  della
          sentenza irrevocabile di condanna che dispone  la  confisca
          dei medesimi beni in sede penale, si procede in  ogni  caso
          alla gestione,  vendita,  assegnazione  o  destinazione  ai
          sensi del  titolo  III.  Il  giudice,  ove  successivamente
          disponga la confisca in sede  penale,  dichiara  la  stessa
          gia' eseguita in sede di prevenzione. 
              3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che  dispone
          la confisca interviene prima della confisca  definitiva  di
          prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il  sequestro
          e sia ancora  in  corso  il  procedimento  di  prevenzione,
          dichiara, con decreto, che la stessa e' stata gia' eseguita
          in sede penale. 
              4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni  caso  la
          successiva confisca viene trascritta, iscritta  o  annotata
          ai sensi dell'articolo 21. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un
          giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di
          prevenzione.».