Art. 5 
 
Disposizioni  per  la  completa  attuazione  della  decisione  quadro
  2008/913/GAI sulla lotta contro  talune  forme  ed  espressioni  di
  razzismo e xenofobia mediante il diritto penale  -  Caso  EU  Pilot
  8184/15/JUST 
 
  1. Al comma 3-bis dell'articolo 3 della legge 13 ottobre  1975,  n.
654, dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione»
sono inserite le seguenti: «, sulla minimizzazione in  modo  grave  o
sull'apologia». 
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  dopo  l'articolo
25-duodecies e' inserito il seguente: 
  «Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia). - 1. In  relazione  alla
commissione dei delitti di cui all'articolo  3,  comma  3-bis,  della
legge 13 ottobre 1975,  n.  654,  si  applica  all'ente  la  sanzione
pecuniaria da duecento a ottocento quote. 
  2. Nei casi di  condanna  per  i  delitti  di  cui  al  comma 1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non inferiore a un anno. 
  3.  Se  l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  e'  stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la  sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3».  
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo  dell'articolo  3,  della  legge  n.  654/1975
          (Ratifica ed esecuzione  della  convenzione  internazionale
          sull'eliminazione di  tutte  le  forme  di  discriminazione
          razziale, aperta alla firma a New York il  7  marzo  1966),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23  dicembre  1975,  n.
          337, modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 3. 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          anche   ai   fini   dell'attuazione   della    disposizione
          dell'articolo 4 della convenzione, e' punito: 
              a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi  o  con
          la multa fino a 6.000  euro  chi  propaganda  idee  fondate
          sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico,  ovvero
          istiga a commettere o commette atti di discriminazione  per
          motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
              b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in
          qualsiasi modo, istiga a commettere o commette  violenza  o
          atti di provocazione alla  violenza  per  motivi  razziali,
          etnici, nazionali o religiosi; 
              2. 
              3.  E'  vietata  ogni   organizzazione,   associazione,
          movimento o gruppo avente tra i propri scopi  l'incitamento
          alla discriminazione o alla violenza per  motivi  razziali,
          etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi  partecipa  a   tali
          organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o  presta
          assistenza alla loro attivita',  e'  punito,  per  il  solo
          fatto  della  partecipazione  o  dell'assistenza,  con   la
          reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni.   Coloro   che
          promuovono o dirigono  tali  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti o gruppi sono  puniti,  per  cio'  solo,  con  la
          reclusione da uno a sei anni. 
              3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei
          anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento,
          commessi  in  modo  che   derivi   concreto   pericolo   di
          diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione,
          sulla minimizzazione in modo grave  o  sull'apologia  della
          Shoah o  dei  crimini  di  genocidio,  dei  crimini  contro
          l'umanita' e dei crimini di  guerra,  come  definiti  dagli
          articoli  6,  7  e  8  dello  statuto  della  Corte  penale
          internazionale , ratificato ai sensi della legge 12  luglio
          1999, n. 232.". 
              Il decreto legislativo n.  231/2001  (Disciplina  della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica,  a  norma  dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre  2000,  n.  300),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. 
              Il testo degli articoli 9, comma 2, e 16, comma 3,  del
          citato decreto legislativo n. 231, cosi' recita: 
              "Art. 9. Sanzioni amministrative. 
              (Omissis). 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
              b) la sospensione o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              d)   l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
              e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi." 
              "Art.  16.  Sanzioni  interdittive  applicate  in   via
          definitiva 
              (Omissis). 
              3. Se l'ente  o  una  sua  unita'  organizzativa  viene
          stabilmente utilizzato allo scopo  unico  o  prevalente  di
          consentire o agevolare la commissione di reati in relazione
          ai quali e'  prevista  la  sua  responsabilita'  e'  sempre
          disposta    l'interdizione    definitiva     dall'esercizio
          dell'attivita' e non si applicano le disposizioni  previste
          dall'articolo 17.".