Art. 10 
 
                        AIR sui decreti-legge 
 
  1. L'AIR svolta a supporto della predisposizione dei decreti-legge,
fatte  salve  le  indicazioni  contenute  nella  direttiva   di   cui
all'articolo 3, comma 1, si articola almeno nelle seguenti fasi: 
    a) individuazione dei problemi  da  affrontare,  con  riferimento
all'area  o  settore  di  regolamentazione  in   cui   si   inserisce
l'iniziativa normativa, con  illustrazione  delle  esigenze  e  delle
criticita' di tipo normativo,  amministrativo,  economico  e  sociale
constatate nella situazione attuale, che motivano l'intervento; 
    b)  definizione  degli   obiettivi   dell'intervento   normativo,
coerenti con l'analisi dei problemi di cui alla lettera a); 
    c) individuazione dei potenziali destinatari, pubblici e privati,
dell'intervento e definizione della loro consistenza numerica; 
    d) valutazione dell'intervento, con descrizione e, ove possibile,
quantificazione dei principali impatti (benefici e costi attesi)  per
categoria di destinatari e per la collettivita' nel suo complesso; 
    e) individuazione delle condizioni  specifiche  per  l'attuazione
dell'intervento e  delle  relative  modalita'  di  effettuazione  del
monitoraggio e della successiva valutazione. 
  2.  L'Amministrazione  proponente  elabora  la  relazione  AIR  che
documenta l'analisi di cui al comma 1 e i risultati delle valutazioni
svolte. 
  3. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge e' presentata al
DAGL per la  relativa  verifica  contestualmente  alla  richiesta  di
iscrizione del provvedimento all'ordine  del  giorno  della  riunione
preparatoria del Consiglio dei ministri. Gli esiti della verifica del
DAGL sono comunicati al Sottosegretario  di  Stato  con  funzioni  di
Segretario del Consiglio dei ministri. Non si applica  l'articolo  9,
comma 3. 
  4. La relazione AIR che accompagna i decreti-legge, verificata  dal
DAGL, e' trasmessa al Parlamento e pubblicata sul sito  istituzionale
del Governo.