Art. 11 Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti dell'UE - AIR in fase ascendente 1. Ai fini della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le Amministrazioni svolgono un'analisi di impatto sui progetti di atti dell'Unione europea significativi per il loro impatto nazionale, secondo le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. 2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1 e' fornire in tempo utile elementi informativi volti ad evidenziare gli effetti attesi delle proposte normative all'esame delle istituzioni dell'Unione europea e supportare il Governo nel corso delle procedure di consultazione avviate da tali istituzioni, nonche' nell'ambito dell'attivita' legislativa a livello europeo. 3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del programma di lavoro della Commissione europea, comunicano al DAGL l'elenco dei progetti di atti dell'Unione europea sui quali sara' svolta l'analisi di impatto di cui al comma 1, nonche', successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco. 4. L'analisi di impatto di cui al comma 1 e' avviata contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3. 5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le consultazioni promosse dalla Commissione europea a cui le Amministrazioni, nonche' lo stesso CTV, intendono partecipare. 6. Ai fini della consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea, di cui all'articolo 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il CTV e le Amministrazioni competenti per materia, nei casi di svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, seguono le indicazioni metodologiche e procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3, comma 1. Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali consultazioni, nonche' degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare alle consultazioni promosse dalla Commissione europea. 7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare, anche su richiesta dell'Amministrazione competente, nonche' del CTV, riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di impatto di cui al comma 1, inclusa la consultazione delle parti sociali e delle categorie produttive di cui al comma 6. 8. Ai fini della redazione della relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i risultati dell'analisi d'impatto di cui al comma 1 sono trasmessi tempestivamente al DAGL per la loro verifica. I risultati dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente a seguito di tale verifica, sono inviati al Dipartimento per le politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 6 (Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea). - (omissis). 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante e tempestivo aggiornamento, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro venti giorni dalla trasmissione di un progetto di atto legislativo ai sensi del comma 1, l'amministrazione con competenza prevalente nella materia elabora una relazione che da' conto dei seguenti elementi: a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformita' dello stesso ai principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'; b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche; c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attivita' dei cittadini e delle imprese. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 28 (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti dell'Unione europea). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei assicura il piu' ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive nella fase di formazione della posizione italiana su iniziative dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico di valutazione nonche' le amministrazioni interessate possono svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici, consultazioni delle parti sociali e delle categorie produttive. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui all'art. 6, riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine il CNEL puo' istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o piu' comitati per l'esame degli atti dell'Unione europea. 3. Al fine di assicurare un piu' ampio coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunita' montane e ogni altro soggetto interessato.».