Art. 11 
 
Partecipazione all'analisi dell'impatto dei progetti di atti  dell'UE
                      - AIR in fase ascendente 
 
  1. Ai fini della relazione di cui all'articolo 6,  comma  4,  della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  le   Amministrazioni   svolgono
un'analisi di  impatto  sui  progetti  di  atti  dell'Unione  europea
significativi per il loro impatto nazionale, secondo  le  indicazioni
metodologiche  e  procedurali  fornite   dalla   direttiva   di   cui
all'articolo 3, comma 1. 
  2. Obiettivo dell'analisi di cui al comma 1  e'  fornire  in  tempo
utile elementi informativi volti ad evidenziare  gli  effetti  attesi
delle proposte  normative  all'esame  delle  istituzioni  dell'Unione
europea  e  supportare  il  Governo  nel  corso  delle  procedure  di
consultazione  avviate  da  tali  istituzioni,  nonche'   nell'ambito
dell'attivita' legislativa a livello europeo. 
  3. Le Amministrazioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione  del
programma di lavoro della Commissione  europea,  comunicano  al  DAGL
l'elenco dei progetti di atti dell'Unione  europea  sui  quali  sara'
svolta  l'analisi  di  impatto  di   cui   al   comma   1,   nonche',
successivamente, le eventuali modifiche a tale elenco. 
  4.  L'analisi  di  impatto  di  cui   al   comma   1   e'   avviata
contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3. 
  5. In riferimento ai progetti di atti dell'Unione europea di cui al
comma 3, il Comitato tecnico di valutazione (CTV) comunica al DAGL le
consultazioni  promosse  dalla   Commissione   europea   a   cui   le
Amministrazioni, nonche' lo stesso CTV, intendono partecipare. 
  6.  Ai  fini  della  consultazione  delle  parti  sociali  e  delle
categorie  produttive  nella  fase  di  formazione  della   posizione
italiana su iniziative dell'Unione europea, di  cui  all'articolo  28
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  CTV  e  le  Amministrazioni
competenti per materia,  nei  casi  di  svolgimento  dell'analisi  di
impatto di cui al comma 1, seguono  le  indicazioni  metodologiche  e
procedurali fornite dalla direttiva di cui all'articolo 3,  comma  1.
Le Amministrazioni si avvalgono dei risultati di tali  consultazioni,
nonche' degli altri elementi dell'analisi di impatto, per partecipare
alle consultazioni promosse dalla Commissione europea. 
  7. Il DAGL, ove ne ravvisi l'esigenza, provvede a convocare,  anche
su  richiesta  dell'Amministrazione  competente,  nonche'  del   CTV,
riunioni di coordinamento per lo svolgimento dell'analisi di  impatto
di cui al comma 1, inclusa la consultazione  delle  parti  sociali  e
delle categorie produttive di cui al comma 6. 
  8. Ai fini della redazione della relazione di cui  all'articolo  6,
comma  4,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  i   risultati
dell'analisi  d'impatto  di   cui   al   comma   1   sono   trasmessi
tempestivamente  al  DAGL  per  la   loro   verifica.   I   risultati
dell'analisi, eventualmente integrati dall'Amministrazione competente
a seguito di tale verifica,  sono  inviati  al  Dipartimento  per  le
politiche europee e sono inseriti nella relazione di cui all'articolo
6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge
          24  dicembre   2012,   n.   234   (Norme   generali   sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 6 (Partecipazione del Parlamento al  processo  di
          formazione degli atti dell'Unione europea). - (omissis). 
              4. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro  per  gli  affari  europei  assicura  alle  Camere
          un'informazione qualificata e tempestiva  sui  progetti  di
          atti legislativi dell'Unione europea, curandone il costante
          e  tempestivo  aggiornamento,  anche  in   relazione   agli
          sviluppi del processo decisionale. A tal fine, entro  venti
          giorni  dalla  trasmissione  di   un   progetto   di   atto
          legislativo ai sensi del  comma  1,  l'amministrazione  con
          competenza prevalente nella materia elabora  una  relazione
          che da' conto dei seguenti elementi: 
                a) il rispetto da parte del progetto del principio di
          attribuzione, con  particolare  riguardo  alla  correttezza
          della base giuridica, e  la  conformita'  dello  stesso  ai
          principi di sussidiarieta' e di proporzionalita'; 
                b) una valutazione complessiva del progetto  e  delle
          sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione  dei  punti
          ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i
          quali si ritengono necessarie od opportune modifiche; 
                c) l'impatto del progetto, dal  punto  di  vista  sia
          finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento  nazionale,
          sulle  competenze  regionali  e  delle  autonomie   locali,
          sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle
          attivita' dei cittadini e delle imprese. 
              (omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  28  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
              «Art. 28 (Partecipazione delle parti  sociali  e  delle
          categorie   produttive   alle   decisioni   relative   alla
          formazione di atti dell'Unione europea). - 1. Il Presidente
          del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per  gli  affari
          europei assicura il piu' ampio coinvolgimento  delle  parti
          sociali  e  delle  categorie  produttive  nella   fase   di
          formazione   della   posizione   italiana   su   iniziative
          dell'Unione europea. A questo scopo il Comitato tecnico  di
          valutazione nonche' le amministrazioni interessate  possono
          svolgere, anche mediante il ricorso a strumenti telematici,
          consultazioni  delle  parti  sociali  e   delle   categorie
          produttive. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  il
          Ministro per gli  affari  europei  trasmette  al  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)  i  progetti  e
          gli  atti  di  cui  all'art.  6,  riguardanti  materie   di
          particolare interesse economico e sociale. Il CNEL puo' far
          pervenire alle Camere e  al  Governo  le  valutazioni  e  i
          contributi che ritiene opportuni, ai sensi  degli  articoli
          10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A  tale  fine
          il CNEL  puo'  istituire,  secondo  le  norme  del  proprio
          ordinamento, uno o piu' comitati  per  l'esame  degli  atti
          dell'Unione europea. 
              3. Al fine di assicurare un piu'  ampio  coinvolgimento
          delle  parti  sociali  e  delle  categorie  produttive   il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli
          affari europei organizza, in collaborazione  con  il  CNEL,
          apposite sessioni di studio ai cui  lavori  possono  essere
          invitati anche le associazioni nazionali dei comuni,  delle
          province e delle comunita' montane e  ogni  altro  soggetto
          interessato.».