Art. 7 
 
                   Richiesta di esenzione dall'AIR 
 
  1. L'Amministrazione proponente, in attuazione  della  disposizione
di cui all'articolo 2, comma 3, richiede al DAGL l'esenzione dall'AIR
in relazione al ridotto impatto dell'intervento,  in  presenza  delle
seguenti condizioni, congiuntamente considerate: 
    a) costi di adeguamento attesi di scarsa entita' in relazione  ai
singoli  destinatari,  tenuto  anche  conto  della  loro   estensione
temporale; 
    b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento; 
    c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; 
    d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato. 
  2. I regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere esentati dall'AIR,
in ragione del ridotto impatto dell'intervento, con  dichiarazione  a
firma del Ministro, da allegare alla richiesta di parere al Consiglio
di Stato ed  alla  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 17, comma 3,  della  legge  n.  400  del
1988. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 puo' essere  richiesta  anche  con
riferimento a specifici aspetti della disciplina. 
  4. La  richiesta  di  esenzione  reca  le  motivazioni  riferite  a
ciascuna delle condizioni di cui al comma 1. 
  5. L'Amministrazione non puo' ottenere l'esenzione se la richiesta,
corredata delle informazioni di cui al comma  1,  non  e'  comunicata
almeno  trenta  giorni  prima  della  richiesta  di  iscrizione   del
provvedimento all'ordine del giorno della riunione  preparatoria  del
Consiglio dei ministri, e pubblicata sul sito dell'Amministrazione. 
  6. In ogni  caso,  la  relazione  illustrativa  che  accompagna  il
provvedimento contiene il riferimento alla esenzione disposta e  alle
ragioni giustificative di cui al comma 1. 
  7.  In  caso  di  esenzione  dall'AIR,  ove  sia  richiesto   dalle
Commissioni parlamentari o dal Consiglio dei ministri,  la  relazione
illustrativa che accompagna  il  provvedimento  viene  integrata  con
l'indicazione degli impatti attesi su cittadini, imprese e  pubbliche
amministrazioni, nonche' della comparazione delle  eventuali  opzioni
regolatorie considerate. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.