Art. 9 Presentazione e verifica della relazione AIR 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 per i decreti-legge, per ogni iniziativa normativa, per la quale non sia stata verificata dal DAGL la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 6 o non sia stata concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 7, l'Amministrazione proponente elabora la relazione AIR, che documenta l'analisi di cui all'articolo 8 e i risultati delle valutazioni svolte. 2. La relazione AIR e' trasmessa al DAGL, per la relativa verifica, contestualmente alla richiesta di iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. 3. Il DAGL, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, verifica l'adeguatezza e la completezza delle attivita' di analisi, documentate nella relazione AIR, e la correttezza dei metodi di valutazione applicati. Il DAGL puo' richiedere integrazioni e chiarimenti alle Amministrazioni proponenti, formulando eventuale avviso ostativo in caso di mancato adeguamento della relazione AIR. L'avviso ostativo e' comunicato al Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, ai fini della decisione in ordine all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri. 4. Per i disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche, la relazione AIR e' trasmessa dall'Amministrazione proponente al DAGL successivamente all'acquisizione del parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, unitamente a tale parere. 5. All'atto della richiesta di parere al Consiglio di Stato, gli schemi regolamentari sono corredati di relazione AIR gia' verificata dal DAGL. Per i regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in caso di mancato riscontro o mancata richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del DAGL entro sette giorni dalla ricezione della relazione AIR, la relazione stessa si intende positivamente verificata. 6. Per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri le proposte di atti normativi sono corredate di relazione AIR, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 6 e 7. 7. La relazione AIR che accompagna il provvedimento, verificata dal DAGL, e' trasmessa al Parlamento ed e' pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione proponente, nonche' sul sito istituzionale del Governo.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 34, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 34 (Liberalizzazione delle attivita' economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante). - (omissis). 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attivita' economiche. (omissis).». - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.