Art. 12 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
  1. Per i contratti aggiudicati  secondo  il  criterio  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per  la
presentazione delle offerte la sede  estera  nomina  una  commissione
giudicatrice composta di non meno di tre e non piu' di cinque membri. 
  2. Il presidente e i membri della commissione sono scelti, in  base
a requisiti di professionalita' ed esperienza, tra  il  personale  in
servizio nella sede estera o in un altri  uffici  di  amministrazioni
pubbliche  italiane  presenti  nel  Paese.  In  mancanza  di   idonee
professionalita' o per esigenze di rotazione degli incarichi, uno dei
membri diverso dal presidente puo' essere scelto  tra  professionisti
locali esperti del settore. 
  3. I commissari non  devono  aver  svolto  alcun'altra  funzione  o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del  cui
affidamento si tratta e non possono  svolgere  funzioni  o  incarichi
tecnici o amministrativi relativamente all'esecuzione ai contratti di
cui all'articolo 7, comma 3. Il capo della sede estera stabilisce  le
funzioni  o  gli  incarichi  connessi  all'affidamento  dal  quale  i
commissari dovranno astenersi. 
  4. Si applicano al presidente, ai commissari e ai  segretari  delle
commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165,  l'articolo  51  del  codice  di  procedura  civile,  nonche'
l'articolo  42  del  codice.  Sono  altresi'  esclusi  da  successivi
incarichi di commissario coloro che,  in  qualita'  di  membri  delle
commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo  o  colpa  grave
accertati  in  sede  giurisdizionale  con   sentenza   non   sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
 
          Note all'art. 12: 
              Il testo dell'articolo 35 bis del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente: 
                «Art.  35-bis   (Prevenzione   del   fenomeno   della
          corruzione  nella  formazione  di   commissioni   e   nelle
          assegnazioni  agli  uffici).-  1.  Coloro  che  sono  stati
          condannati, anche con sentenza non  passata  in  giudicato,
          per i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro
          secondo del codice penale: 
                a) non possono  fare  parte,  anche  con  compiti  di
          segreteria, di commissioni per l'accesso o la  selezione  a
          pubblici impieghi; 
                b) non possono essere assegnati, anche  con  funzioni
          direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
          finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
          nonche' alla concessione o all'erogazione  di  sovvenzioni,
          contributi, sussidi, ausili finanziari  o  attribuzioni  di
          vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
                c) non possono fare parte delle  commissioni  per  la
          scelta  del  contraente  per   l'affidamento   di   lavori,
          forniture e servizi, per la concessione o  l'erogazione  di
          sovvenzioni,  contributi,   sussidi,   ausili   finanziari,
          nonche'  per  l'attribuzione  di  vantaggi   economici   di
          qualunque genere. 
              2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
          e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
          e la nomina dei relativi segretari.». 
              - Il testo dell'articolo 51  del  Codice  di  procedura
          civile e' il seguente: 
                «Art. 51 (Astensione del  giudice).-  Il  giudice  ha
          l'obbligo di astenersi: 
                  1) se ha interesse nella causa o in altra  vertente
          su identica questione di diritto; 
                  2) se egli stesso o la moglie e'  parente  fino  al
          quarto grado o legato da  vincoli  di  affiliazione,  o  e'
          convivente o commensale abituale di una delle  parti  o  di
          alcuno dei difensori; 
                  3) se egli stesso o la moglie ha causa  pendente  o
          grave inimicizia o rapporti di credito  o  debito  con  una
          delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
                  4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella
          causa, o ha deposto in essa come testimone,  oppure  ne  ha
          conosciuto come magistrato in altro grado  del  processo  o
          come arbitro o vi ha prestato  assistenza  come  consulente
          tecnico; 
                  5) se e' tutore, curatore,  procuratore,  agente  o
          datore di lavoro  di  una  delle  parti;  se,  inoltre,  e'
          amministratore o gerente di  un  ente,  di  un'associazione
          anche non riconosciuta, di un comitato, di una  societa'  o
          stabilimento che ha interesse nella causa. 
              - In ogni altro caso in cui esistono gravi  ragioni  di
          convenienza,   il   giudice   puo'   richiedere   al   capo
          dell'ufficio   l'autorizzazione   ad   astenersi;    quando
          l'astensione     riguarda     il     capo     dell'ufficio,
          l'autorizzazione   e'   chiesta   al   capo    dell'ufficio
          superiore.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  42  del   citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art. 42 (Conflitto di interesse). - 1.  Le  stazioni
          appaltanti prevedono misure  adeguate  per  contrastare  le
          frodi e la corruzione nonche' per individuare, prevenire  e
          risolvere in modo efficace ogni  ipotesi  di  conflitto  di
          interesse   nello   svolgimento    delle    procedure    di
          aggiudicazione degli appalti e delle concessioni,  in  modo
          da  evitare  qualsiasi  distorsione  della  concorrenza   e
          garantire la parita' di trattamento di tutti gli  operatori
          economici. 
              2. Si ha conflitto d'interesse quando il  personale  di
          una stazione appaltante o di un prestatore di servizi  che,
          anche per conto della stazione appaltante, interviene nello
          svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti
          e delle concessioni o puo' influenzarne, in qualsiasi modo,
          il  risultato,  ha,  direttamente  o   indirettamente,   un
          interesse  finanziario,   economico   o   altro   interesse
          personale che puo' essere percepito come una minaccia  alla
          sua  imparzialita'  e  indipendenza  nel   contesto   della
          procedura di appalto  o  di  concessione.  In  particolare,
          costituiscono situazione di conflitto di  interesse  quelle
          che   determinano   l'obbligo   di   astensione    previste
          dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          16 aprile 2013, 62. 
              3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma
          2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante,
          ad   astenersi   dal   partecipare   alla   procedura    di
          aggiudicazione degli appalti  e  delle  concessioni.  Fatte
          salve  le  ipotesi  di  responsabilita'  amministrativa   e
          penale, la mancata astensione nei  casi  di  cui  al  primo
          periodo  costituisce  comunque  fonte  di   responsabilita'
          disciplinare a carico del dipendente pubblico. 
              4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per
          la  fase  di  esecuzione  dei  contratti  pubblici.  5.  La
          stazione appaltante vigila affinche' gli adempimenti di cui
          ai commi 3 e 4 siano rispettati.».