Art. 13 
 
                     Offerte anormalmente basse 
 
  1. La sede estera effettua i controlli di cui all'articolo 69 della
direttiva 2014/24/UE nei seguenti casi: 
    a) se l'aggiudicazione avviene con il criterio  del  prezzo  piu'
basso, sulle offerte il cui prezzo e'  inferiore  ai  quattro  quinti
della base d'asta; 
    b) se  l'aggiudicazione  avviene  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  sulle  offerte  i  cui   punteggi
relativi al prezzo ed agli  altri  elementi  oggetto  di  valutazione
siano  entrambi  almeno  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  del
punteggio massimo attribuibile. 
  2. Al di fuori dei casi di cui al comma  1,  la  sede  estera  puo'
verificare la congruita' di  ogni  altra  offerta  che,  in  base  ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
  3. Non sono ammesse giustificazioni  in  relazione  ai  trattamenti
salariali minimi inderogabili nel Paese e  agli  oneri  di  sicurezza
previsti dal piano di sicurezza  e  coordinamento  comunque  conforme
alla normativa applicabile nel Paese dove il contratto e' eseguito.