Art. 4 
 
Responsabile unico del procedimento e acquisizione di servizi per  la
     corretta interpretazione e applicazione delle norme locali 
 
  1.  Il  RUP,  anche  avvalendosi   degli   incarichi   a   supporto
dell'iniziativa previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': 
    a) formula proposte; 
    b) predispone gli atti della procedura e ne cura lo svolgimento; 
    c) vigila sull'esecuzione del contratto; 
    d) segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; 
    e) svolge ogni altro adempimento non espressamente  riservato  ad
altri organi, fermo restando quanto previsto al comma 8. 
  2. Il RUP e' indicato nel bando, nell'avviso o  nell'invito  ed  e'
scelto tra i dipendenti  di  ruolo  della  sede  estera  o  di  altre
amministrazioni pubbliche presenti nel Paese.  L'AICS  puo'  altresi'
individuare il RUP tra gli esperti di cui all'articolo 32,  comma  4,
della legge 11 agosto  2014,  n.  125  o  tra  il  personale  di  cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n.
113. La nomina di personale di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera
c), del decreto ministeriale n. 113  del  2015  e'  subordinata  alla
comprovata indisponibilita' in loco di personale di ruolo. 
  3. Per  i  lavori  e  per  i  servizi  attinenti  all'ingegneria  e
all'architettura, il RUP deve essere un tecnico. Se nella sede estera
non e' in servizio un tecnico con idonea  professionalita',  la  sede
estera puo' conferire, nel  rispetto  delle  procedure  previste  dal
presente regolamento, incarichi a supporto dell'intera  iniziativa  o
di parte di essa a soggetti esterni anche locali  in  possesso  delle
specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa  a
copertura dei rischi professionali e che forniscano  idonee  garanzie
di indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di  selezione
dei contraenti. 
  4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non possono essere
affidatari dei contratti o dei subappalti per i quali abbiano  svolto
attivita'  di  supporto,  comprensiva  di  eventuali   incarichi   di
progettazione. Il divieto di cui  al  primo  periodo  si  estende  ai
soggetti  controllati,  controllanti  e  collegati  agli  affidatari,
nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi. 
  5. Puo' essere nominato un solo responsabile del  procedimento  per
piu' interventi. 
  6. Per contratti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a),  b)  e
c) e per le ulteriori categorie di contratti definite dall'ANAC nelle
linee guida di cui all'articolo 31, comma 5, del codice, il RUP  puo'
coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione  del
contratto. 
  7. Per la corretta  interpretazione  ed  applicazione  delle  norme
locali, la sede estera puo' stipulare contratti per l'acquisizione in
loco  di  servizi  tecnici,  legali,  fiscali  o   previdenziali.   I
prestatori dei servizi di cui  al  primo  periodo  forniscono  idonee
garanzie di indipendenza rispetto ai partecipanti alle  procedure  di
selezione dei contraenti. 
  8. La competenza ad adottare gli atti, anche endoprocedimentali,  a
rilevanza esterna resta disciplinata dalle disposizioni organizzative
applicabili all'amministrazione cui appartiene la sede estera. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo  32,  comma  4,  della  citata
          legge 11 agosto 2014, n. 125 e' il seguente: 
                «Art. 32 (Disposizioni transitorie). - (Omissis). 
              4.  L'Agenzia  si   avvale   degli   esperti   di   cui
          all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge  26
          febbraio 1987, n. 49, gia' in servizio presso la  Direzione
          generale per la cooperazione allo  sviluppo  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, nel limite  massimo
          di cinquanta unita'. Entro la data di cui all'articolo  31,
          comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento
          in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale.». 
              - Il  testo  dell'articolo  11,  comma  1,  del  citato
          decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 e' il seguente: 
                «Art.   11   (Realizzazione   degli   interventi   di
          cooperazione all'estero).- 1. L'Agenzia realizza e monitora
          in loco le iniziative di cooperazione mediante: 
                  a)  il  proprio  personale  destinato   alle   sedi
          all'estero; 
                  b) l'invio in missione di dipendenti  propri  o  di
          altre amministrazioni pubbliche; 
                  c)  personale  non   appartenente   alla   pubblica
          amministrazione mediante l'invio in missione o  la  stipula
          di  contratti  di  diritto  privato  a  tempo  determinato,
          disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei  principi
          fondamentali dell'ordinamento italiano.». 
              - Il testo dell'articolo 31, comma 5 del citato decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art. 31  (Ruolo  e  funzioni  del  responsabile  del
          procedimento  negli  appalti  e   nelle   concessioni).   -
          (Omissis). 
              5. L'ANAC con proprie linee guida,  da  adottare  entro
          novanta giorni dall'entrata in vigore del presente  codice,
          definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui  compiti
          specifici del RUP, sui presupposti  e  sulle  modalita'  di
          nomina,    nonche'    sugli    ulteriori    requisiti    di
          professionalita' rispetto a quanto  disposto  dal  presente
          codice, in relazione alla complessita' dei lavori.  Con  le
          medesime linee guida sono determinati, altresi',  l'importo
          massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture  per
          i quali il RUP puo' coincidere con il progettista,  con  il
          direttore dei lavori o con  il  direttore  dell'esecuzione.
          Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo  216,
          comma 8.».