Art. 5 
 
                       Conflitti di interesse 
 
  1. Si applica  l'articolo  42  del  codice.  Per  «personale  della
stazione appaltante o di un prestatore  di  servizi»  si  intende  il
personale di ruolo e a contratto  dipendente  della  sede  estera,  i
collaboratori o consulenti dell'amministrazione centrale o della sede
estera, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici  di  diretta
collaborazione delle autorita' politiche, nonche' i  collaboratori  a
qualsiasi titolo di imprese  fornitrici  di  beni  o  servizi  e  che
realizzino opere in favore dell'amministrazione.