Art. 6 
 
                    Collaborazioni con i privati 
 
  1. La sede estera assicura che i contratti di sponsorizzazione,  le
convenzioni per la realizzazione  all'estero  di  opere  pubbliche  a
spese di privati e le forme di partenariato pubblico privato  di  cui
alla parte IV del codice si conformino  agli  indirizzi  di  politica
estera  italiana.  In  caso  di  non  conformita',  il   capo   della
rappresentanza diplomatica competente per territorio puo' opporsi  in
ogni  momento  alla  stipula  ed  all'esecuzione  dei   contratti   e
convenzioni  di  cui  al   presente   articolo.   Ai   contratti   di
sponsorizzazione si applica l'articolo 19 del codice. 
  2. Nei contratti e nelle convenzioni di cui al comma 1 e'  inserita
una specifica  clausola  che  consente  il  recesso  per  ragioni  di
politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni
di sorta, a titolo gratuito e salvo il diritto alla  restituzione  di
anticipazioni  di  prezzo  versate  in  precedenza  ed  eccedenti  il
corrispettivo di prestazioni gia' rese ed acquisite. Se il contraente
non  accetta  l'inserimento  della  clausola,  il  contratto   o   la
convenzione non possono essere conclusi.