Art. 12 
 
 
           Stato di previsione del Ministero della difesa 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 64; 
      2) Marina n. 33; 
      3) Aeronautica n. 78; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 26; 
      3) Aeronautica n. 9; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 98; 
      2) Marina n. 20; 
      3) Aeronautica n. 25; 
      4) Carabinieri n. 70. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  e'
fissata, per l'anno 2018, come segue: 
    1) Esercito n. 280; 
    2) Marina n. 300; 
    3) Aeronautica n. 242; 
    4) Carabinieri n. 110. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2018, come segue: 
    1) Esercito n. 420; 
    2) Marina n. 355; 
    3) Aeronautica n. 281. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2018, come segue: 
    1) Esercito n. 480; 
    2) Marina n. 200; 
    3) Aeronautica n. 135. 
  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente  afferenti
alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di
cui al programma « Servizi e affari generali per  le  amministrazioni
di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e
generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »  ed  ai  programmi   «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza »  e
« Pianificazione generale delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito della  missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l'anno 2018, le disposizioni  contenute  nell'articolo
61-bis  del  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
contabilita' generale dello Stato. 
  7. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali  per  le
amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi
istituzionali  e  generali  delle  amministrazioni  pubbliche  »,   «
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza »  e
« Pianificazione generale delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari », nell'ambito della  missione  «  Difesa  e  sicurezza  del
territorio » dello stato di previsione del  Ministero  della  difesa,
per  l'anno  finanziario  2018,  si  applicano   le   direttive   che
definiscono le  procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO  in
materia di affidamento dei lavori. 
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  9. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della  difesa,  per
l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale
militare e civile della Difesa. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti,  alla  riassegnazione  ai  pertinenti
capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri  per  la
difesa e la sicurezza  »,  nell'ambito  della  missione  «  Difesa  e
sicurezza del territorio » dello stato di  previsione  del  Ministero
della difesa,  per  l'anno  finanziario  2018,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  dalla  Banca  d'Italia  per  i
servizi di vigilanza e custodia  resi  presso  le  proprie  sedi  dal
personale dell'Arma dei carabinieri.