Art. 6 
 
 
          Stato di previsione del Ministero della giustizia 
                       e disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  della  giustizia,  per   l'anno   finanziario   2018,   in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione,  in  termini  di
competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI,  dalle  regioni,
dalle province, dai  comuni  e  da  altri  enti  pubblici  e  privati
all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei  detenuti  e
internati, per gli  interventi  e  gli  investimenti  finalizzati  al
miglioramento  delle   condizioni   detentive   e   delle   attivita'
trattamentali, nonche' per le attivita' sportive  del  personale  del
Corpo di polizia  penitenziaria  e  dei  detenuti  e  internati,  nel
programma  «  Amministrazione  penitenziaria  »  e  nel  programma  «
Giustizia minorile e di comunita' »,  nell'ambito  della  missione  «
Giustizia » dello stato di previsione del Ministero  della  giustizia
per l'anno finanziario 2018.