Art. 10 Vincoli sugli investimenti e sulle attivita' 1. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni dopo la data del loro completamento e comunque fino all'estinzione del finanziamento agevolato. I beni sostitutivi di quelli ammessi all'agevolazione e deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In tal caso, il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento all'ISMEA che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata. 2. La sede operativa dell'impresa deve essere mantenuta nel territorio nazionale fino all'estinzione del finanziamento agevolato. 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse.