Art. 11 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. L'ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli
diretti  ad  accertare  la  permanenza  dei  requisiti  oggettivi   e
soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I
controlli possono avere luogo anche mediante  ispezioni  e  verifiche
nelle  sedi  aziendali.  ISMEA  puo'  acquisire  anche  presso  terzi
documenti e informazioni utili per la verifica delle spese  sostenute
per la realizzazione del progetto finanziato. 
  2. L'ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata  richiesta  di
banche od altri intermediari finanziari - lo stato  dell'ammortamento
del finanziamento agevolato  con  analitica  indicazione  delle  rate
eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della
data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti. 
  3.  L'ISMEA  controlla,   per   l'intera   durata   dell'intervento
agevolato, l'esecuzione degli  investimenti  da  parte  del  soggetto
beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati  nel
progetto. 
  4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
causa di decadenza dalle agevolazioni concesse. 
  5. L'ISMEA e' tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli  elementi
necessari ai fini della presentazione delle  relazioni  annuali  alla
Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999  e
al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.