Art. 12 
                       Istruzioni applicative 
 
  1.  L'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema   di   istruzioni
applicative del presente decreto volte a  definire  le  modalita'  di
presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di
liquidazione dei finanziamenti agevolati. In assenza di  osservazioni
da parte del predetto Ministero,  nei  trenta  giorni  successivi  al
ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e
le pubblica sul proprio sito istituzionale.