Art. 12 Istruzioni applicative 1. L'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalita' di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati. In assenza di osservazioni da parte del predetto Ministero, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.