Art. 4 
          Agevolazioni concedibili e interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati
dall'ISMEA  nella  forma  del  finanziamento  a  tasso  di  interesse
agevolato. Il finanziamento agevolato puo' avere  durata  massima  di
quindici anni, di cui fino a un massimo di 5 anni di  preammortamento
e fino a un massimo di 10 anni di ammortamento, con  rate  semestrali
posticipate a capitale  costante.  In  ogni  caso,  il  finanziamento
agevolato non puo' essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%. 
  2. Le spese ammissibili e  le  intensita'  massime  di  aiuto  sono
riportate nell'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
  3. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui al  comma  1
possono riguardare una o  piu'  unita'  produttive  relative  ad  uno
stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie: 
  a. investimenti in attivi  materiali  e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
  b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la
commercializzazione di prodotti agricoli; 
  c.  investimenti  concernenti  beni  prodotti   nell'ambito   delle
relative attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    d. investimenti per la distribuzione e  la  logistica,  anche  su
piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi  nell'allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  4. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera a) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A. 
  5. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera b) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A. 
  6. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera c) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 1A dell'Allegato A per  gli
investimenti nell'azienda agricola connessi alla produzione  agricola
primaria, nella tabella 2A dell'Allegato A per gli  investimenti  per
la trasformazione di prodotti agricoli e per  la  commercializzazione
di prodotti agricoli,  nella  tabella  3A  dell'Allegato  A  per  gli
investimenti concernenti la trasformazione di  prodotti  agricoli  in
prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato  I  del  Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. 
  7. Per gli investimenti di cui al comma 3, lettera d) le condizioni
del sostegno sono riportate nella tabella 2A dell'Allegato A. 
  8. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari, non compresi nell'allegato I del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, effettuati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea previste dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a
finalita' regionale, le condizioni del sostegno sono quelle stabilite
dall'art. 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione  del
17 giugno 2014. 
  9. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea effettuati da  PMI,  e
per gli investimenti volti a promuovere la produzione di  energia  da
fonti rinnovabili, effettuati da PMI che operano  nel  settore  della
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti   agricoli,   le
condizioni del sostegno sono quelle stabilite  rispettivamente  dagli
articoli 17 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione
del 17 giugno 2014. 
  10. Possono essere ammessi al finanziamento  agevolato  i  progetti
con un ammontare di spese ammissibili compreso tra  2  milioni  e  20
milioni di euro.