Art. 5 
                          Aiuti concedibili 
 
  1. L'importo dell'aiuto  e'  espresso  in  equivalente  sovvenzione
lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale  tra  la
quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al
tasso di interesse agevolato per la durata del piano di  ammortamento
del finanziamento agevolato. Il tasso di interesse da  utilizzare  ai
fini dell'attualizzazione e' rappresentato dal tasso di riferimento. 
  2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non  e'  ammissibile,  salvo
nel caso in cui non sia  recuperabile  ai  sensi  della  legislazione
nazionale sull'IVA. 
  3.  L'aiuto  puo'  essere  concesso  esclusivamente  per  attivita'
intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e
dichiarato compatibile con il Trattato dalla Commissione  europea  ed
e' stata presentata una domanda debitamente compilata. 
  4.  Gli  interventi  devono  essere  avviati  successivamente  alla
presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 
  5. Per gli investimenti connessi alla produzione agricola primaria,
per   la   trasformazione   di   prodotti   agricoli   e    per    la
commercializzazione di prodotti agricoli proposti da grandi  imprese,
che non soddisfano i criteri di cui all'allegato  I  del  regolamento
(UE) n. 702/2014,  la  concessione  dell'aiuto  e'  subordinata  alla
verifica  preliminare  dell'effetto   di   incentivazione   e   della
credibilita'  dello  scenario  controfattuale,   con   le   modalita'
specificate  all'art.  6,  comma  3.   L'intensita'   dell'aiuto   e'
commisurata alla verifica della proporzionalita'  dell'aiuto  stesso,
secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 4. 
  6. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  proposti  da  grandi
imprese,  che  non  soddisfano  i  criteri  di  cui  allegato  I  del
regolamento (UE) n. 651/2014, effettuati nelle  aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettera a), e lettera c) del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea previste  dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale, la verifica dell'effetto di incentivazione  e'  realizzata
secondo le modalita' specificate all'art. 6, comma 5. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse
con la delibera di approvazione dell'ISMEA. 
  8. Gli aiuti di cui al presente Capo possono  essere  cumulati  con
altri aiuti di Stato,  compresi  gli  aiuti  «de  minimis»  e  con  i
pagamenti di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013,  nella  misura  in
cui tali aiuti riguardino costi  ammissibili  individuabili  diversi.
Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato,
compresi gli  aiuti  «de  minimis»  e  con  i  pagamenti  di  cui  al
regolamento  (UE)  n.  1305/2013,  in  relazione  agli  stessi  costi
ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non
porti al superamento dell'intensita' di aiuto stabilita, per  ciascun
tipo di aiuto, nell'Allegato A al presente decreto.