Art. 6 Istruttoria delle domande 1. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, la descrizione e l'ubicazione del progetto, la data di inizio e di fine, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate all'ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12. 2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, l'ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa. 3. Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una grande impresa, l'ISMEA verifica la proporzionalita' e l'effetto incentivante dell'aiuto, rispetto alla situazione in assenza di aiuti. Al fine di dimostrare l'effetto incentivante, le grandi imprese beneficiarie devono descrivere nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' indicata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. L'ISMEA verifica la credibilita' dello scenario controfattuale per confermare che l'aiuto produca l'effetto di incentivazione richiesto. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, quando non e' noto uno specifico scenario contro fattuale, l'effetto di incentivazione puo' essere altresi' dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante. 4. L'ISMEA verifica altresi' la proporzionalita' dell'aiuto acquisendo dal soggetto beneficiario la documentazione utile a dimostrare che, per gli aiuti agli investimenti concessi alle grandi imprese, l'importo dell'aiuto e' limitato al minimo e corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine l'importo dell'aiuto agli investimenti concesso a grandi imprese non deve superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Cio' e' confermato se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 5. Se il soggetto beneficiario e' una grande impresa che effettua investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), e lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, l'effetto incentivante dell'aiuto a finalita' regionale e' verificato se in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del progetto non sarebbe avvenuta nella zona interessata o non sarebbe stata sufficientemente redditizia per il soggetto beneficiario nella stessa zona. 6. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, l'ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi. 7. Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il suddetto termine e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione stessa.