Art. 7 Deliberazione di ammissione alle agevolazioni e attuazione 1. All'esito del procedimento istruttorio, l'ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati. 2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce la durata del finanziamento agevolato. 3. Entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere all'ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 12.