Art. 8 
                              Garanzie 
 
  1. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie per
l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per  accessori
e  per  il  rimborso  delle  spese,  acquisibili  nell'ambito   degli
investimenti da realizzare. In particolare, si puo' ricorrere a: 
  a) iscrizione di  ipoteca  di  primo  grado  acquisibile  sui  beni
oggetto  di  finanziamento  oppure  su  altri   beni   del   soggetto
beneficiario o di terzi; 
  b) in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria,
sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate  pari  al
120 per cento del mutuo agevolato concesso. 
  2. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative a favore di ISMEA sui  beni  oggetto  di  finanziamento,
secondo  le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  nel  contratto  di
finanziamento agevolato.