Art. 7 
 
 
                 Programmi di informazione trasmessi 
                      sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza
di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando
all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita'
di svolgimento della campagna elettorale,  evitando  di  determinare,
anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o  svantaggio  per
determinate forze politiche. 
  3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata,
i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare
la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo  come  unico
criterio quello di fornire ai cittadini il massimo  di  informazioni,
verificate e fondate, con il massimo della  chiarezza  affinche'  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire
specifici orientamenti alla testata.  In  particolare,  osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare  attuazione  al  comma  2,
considerando non solo le presenze e le  posizioni  di  candidati,  di
esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai
partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di  contenuto
politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti
alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei
notiziari  e  dei  programmi  a  contenuto  informativo,  anche   con
riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende
narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio,
devono risultare  inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al  comma  2.  In  particolare  non  deve
determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del  Governo,
di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali. 
  4.  E'  indispensabile   garantire,   laddove   il   format   della
trasmissione  preveda  l'intervento  di  un  giornalista  o   di   un
opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio  adeguato  anche  alla
rappresentazione di  altre  sensibilita'  culturali  in  ossequio  al
principio non solo del  pluralismo,  ma  anche  del  contraddittorio,
della  completezza  e  dell'oggettivita'  dell'informazione   stessa,
garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal
confronto. 
  5. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici
di cui all'art. 2 e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente
rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende  o  fatti
personali di personaggi politici. 
  6. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto. 
  7.  La  coincidenza  territoriale  e   temporale   della   campagna
elettorale  di  cui  alla  presente  delibera  con  le  consultazioni
elettorali regionali fa si' che i medesimi esponenti politici possano
prendere parte ad ambedue le campagne  elettorali  e  dunque  possano
intervenire nelle trasmissioni di informazione  con  riferimento  sia
alla  trattazione  di  tematiche  di  rilievo  nazionale   sia   alla
trattazione di tematiche di rilievo regionale. Al fine di  assicurare
il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialita',
dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse  forze  politiche,  le
emittenti  radiotelevisive  hanno   pertanto   l'obbligo   di   porre
particolare  cura  nella  realizzazione  dei  servizi   giornalistici
politici, garantendo oggettive condizioni di parita'  di  trattamento
tra soggetti che concorrono alla stessa competizione  elettorale.  In
particolare, a seconda che le tematiche  trattate  rilevino  ai  fini
della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle  campagne
elettorali per  le  elezioni  regionali,  il  contraddittorio  ed  il
confronto dialettico  devono  essere  realizzati  tra  candidati  che
concorrono alla stessa competizione, onde  assicurare  condizioni  di
effettiva parita' di trattamento. Cio' rileva, in particolare, per  i
programmi di approfondimento  informativo,  nei  quali  le  emittenti
devono prestare la massima attenzione nella  scelta  degli  esponenti
politici invitati e nei temi trattati, affinche' non si  determinino,
neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di  svantaggio  per
determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali,
in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o  l'altra
delle anzidette campagne elettorali. 
  8. Qualora le emittenti  nazionali  private  intendano  trasmettere
trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle  forze  politiche
devono assicurare una effettiva parita' di trattamento  tra  tutti  i
predetti esponenti. Il principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli
aventi diritto puo' essere realizzato, oltre  che  nell'ambito  della
medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un  ciclo  di   piu'
trasmissioni, purche' ciascuna di queste sia organizzata  secondo  le
stesse modalita' e abbia le stesse opportunita' di ascolto.