Art. 8 
 
 
         Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 
 
  1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e  il  ripristino
degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  che  persegue  le
relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal
presente provvedimento. 
  2. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo l'Autorita' effettua la vigilanza  sulle  reti  televisive
nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna  testata.  anche  in
relazione alla collocazione delle trasmissioni  nelle  diverse  fasce
orarie del palinsesto. 
  3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad  acquisire
ogni settimana dall'Autorita', che ne  assicura  la  trasmissione,  i
dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta  e
a riequilibrare  tempestivamente,  comunque  entro  la  settimana  in
corso,  eventuali  disparita'  di  trattamento   verificatesi   nella
settimana  precedente   tenuto   conto   della   collocazione   delle
trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto. 
  4. Al fine di accertare il  rispetto  dei  principi  a  tutela  del
pluralismo e,  in  particolare,  della  parita'  di  trattamento  tra
soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte  le  opinioni
politiche, l'Autorita' verifica, ogni settimana, il tempo  di  parola
complessivamente fruito  da  ogni  soggetto  politico  nei  notiziari
diffusi da ciascuna testata  che  viene  valutato  tenuto  conto  del
numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo  della
Camera dei deputati nonche' del numero dei seggi di cui dispone, alla
data di indizione delle elezioni di cui  al  presente  provvedimento,
presso il Parlamento europeo e/o presso il  Parlamento  nazionale  e,
nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in
considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in
cui il soggetto politico ha presentato  candidature.  Ai  fini  della
decisione, l'Autorita' valuta anche il tempo  di  notizia  fruito  da
ciascun soggetto politico. 
  5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime  scadenze  indicate
al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del  pluralismo  e,  in
particolare, della parita' di trattamento  tra  soggetti  politici  e
dell'equa  rappresentazione  di  tutte  le  opinioni  politiche   nei
programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata,
tenuto conto del format e della periodicita' di ciascun  programma  e
anche  dell'argomento  trattato,  con  particolare  riferimento  alla
trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali.
Il direttore di testata assicura comunque l'alternanza e la  parita',
anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione,  in
modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa,  bilanciata  e
pluralistica   nell'intero   periodo   elettorale,   e   da'   previa
comunicazione all'Autorita' del calendario delle presenze. 
  6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi
uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti  politici  concorrenti
in violazione del principio della parita' di trattamento,  anche  con
riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse  fasce
orarie del palinsesto, l'Autorita' ordina all'emittente di  procedere
al  riequilibrio  in  favore  del  soggetto  politico   che   risulti
pretermesso,  nei  termini  e  con  le  modalita'   specificate   nel
provvedimento medesimo. 
  7. I dati di monitoraggio sono resi  pubblici  ogni  settimana  sul
sito  internet  dell'Autorita'   unitamente   alla   metodologia   di
rilevazione utilizzata.