Art. 8 Attivita' di monitoraggio e criteri di valutazione 1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento. 2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorita' effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata. anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto. 3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorita', che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparita' di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto conto della collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto. 4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorita' verifica, ogni settimana, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonche' del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorita' valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico. 5. L'Autorita' verifica altresi', alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parita' di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del format e della periodicita' di ciascun programma e anche dell'argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali. Il direttore di testata assicura comunque l'alternanza e la parita', anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale, e da' previa comunicazione all'Autorita' del calendario delle presenze. 6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzi uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parita' di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto, l'Autorita' ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalita' specificate nel provvedimento medesimo. 7. I dati di monitoraggio sono resi pubblici ogni settimana sul sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.