Art. 9 
 
 
                    Programmi diffusi all'estero 
 
  1. Le emittenti nazionali private  i  cui  programmi  sono  diffusi
all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata
e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione  estero,  sul
dibattito  politico,   sulle   informazioni   relative   al   sistema
elettorale, sulle modalita' di espressione del  voto  nella  medesima
circoscrizione e sulle  modalita'  di  partecipazione  dei  cittadini
italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. 
  2.  In  caso  di  soggetti  esercenti  piu'  reti  televisive   con
diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente
articolo si intendono riferiti alla  rete  di  maggior  copertura  ed
ascolto.