Art. 7 Tipologie di intervento agevolabili 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo sono concesse: a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attivita' economica; ii. di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti; b) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi: i. di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica; ii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare; iii. di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprieta' della Pubblica amministrazione. 2. Gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), punto i), non sono diretti esclusivamente a consentire alle imprese di conformarsi a norme dell'Unione europea gia' adottate alla data di presentazione della domanda, anche se non ancora entrate in vigore. 3. Nelle regioni e province che hanno sottoscritto l'accordo di programma per il miglioramento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano del 9 giugno 2017, gli incentivi di cui al comma 1, lettera a), punto ii), possono riguardare gli impianti alimentati da biomassa legnosa, solo se gli impianti sono al servizio di aree non coperte dalle reti di distribuzione del gas. 4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi sugli edifici, e lettera b) punti ii e iii, rispettano i requisiti minimi di accesso previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 e successive modificazioni, recante «Incentivazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di interventi di efficienza energetica di piccola dimensione», cosiddetto Conto termico. 5. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), punto i, relativamente agli interventi che non riguardano gli edifici, e lettera b) punto i, sono ammissibili esclusivamente qualora generino risparmi addizionali, valutati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 concernente l'aggiornamento delle linee guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi. 6. Nell'ambito degli interventi agevolati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii, sono ammessi interventi sugli impianti di cogenerazione o trigenerazione, o di nuova costruzione degli stessi, a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), rilasciata da GSE ai sensi del decreto legislativo n. 20 del 2007 come integrato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 agosto 2011. 7. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), punto i), ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui all'art. 16, sono considerati costi agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello piu' elevato di efficienza energetica. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica e' individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo agevolabile corrisponde a tale costo; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per l'efficienza energetica e' individuato come sovra costo rispetto a un investimento analogo con un livello inferiore di efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'agevolazione di cui al presente decreto. 8. Per i progetti di investimento di cui al comma 1, lettera a), punto ii, i costi agevolabili: a) per l'impianto di produzione, corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o piu' unita' di produzione di energia per realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico rispetto a un impianto di produzione tradizionale. L'investimento e' parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico; b) per la rete di distribuzione, corrispondono ai costi di investimento. L'importo dell'agevolazione per la rete di distribuzione, calcolato in termini di ESL, non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero. 9. Esclusivamente nel caso di progetti di investimento promossi da ESCO, in deroga ai commi 7 e 8, i costi agevolabili corrispondono ai costi ammissibili del progetto come definiti al successivo art. 16, nel rispetto del regolamento de minimis.