Art. 8 Forma delle agevolazioni 1. Per gli interventi di cui al presente Capo, sono concesse alle imprese le seguenti agevolazioni: a) garanzia, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), su singole operazioni di finanziamento; b) finanziamento agevolato per gli investimenti, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. 2. Per gli interventi di cui al presente Capo, le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere concesse singolarmente, o essere cumulate, nei limiti della copertura dei costi ammissibili di cui all'art. 16 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 9. In ogni caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15 per cento del costo del progetto.