Art. 9 
 
 
                    Intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni per i progetti di investimento di  cui  all'art.
7, comma 1, lettera a), punto i) sono  concesse  nei  limiti  e  alle
condizioni  previste  dall'art.  38  del  regolamento  GBER,   e   le
agevolazioni per i progetti di investimento di cui all'art. 7,  comma
1, lettera a), punto ii, sono concesse nei limiti e  alle  condizioni
previste dall'art. 46 del regolamento suddetto. 
  2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per tutti i progetti  di
investimento proposti da ESCO, le agevolazioni  di  cui  all'art.  7,
comma 1, sono concesse nei limiti  e  alle  condizioni  previste  dal
regolamento de minimis. 
  3. Le garanzie  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  lettera  a)  sono
concesse, a valere sulle disponibilita' del Fondo,  fino  all'ottanta
per cento dell'ammontare delle operazioni finanziarie per capitale ed
interessi,  entro  i  limiti   previsti   dalla   vigente   normativa
comunitaria e comunque fino ad un importo garantito compreso  tra  un
minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila) e un  massimo  di  2,5
milioni di euro, alle seguenti condizioni: 
    a) sono assistite da  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di
ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabilite dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui  all'art.
15, comma 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; 
    b) non superano la durata del prestito sottostante e comunque non
superano i 15 anni; 
    c)  sono  a  prima   richiesta,   esplicite,   incondizionate   e
irrevocabili; 
    d) coprono, nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine,  la
perdita definitiva subita  dai  soggetti  richiedenti  per  capitale,
interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di
interesse  dello  0,5%  ovvero  il  tasso  di  interesse  legale,  se
superiore; 
    e) ove il soggetto beneficiario finale sia una PMI,  l'intensita'
di aiuto e' determinata applicando il  metodo  nazionale  di  calcolo
dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e  medie
imprese notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data  14
maggio 2010 e approvato dalla Commissione europea  con  decisione  n.
4505 del 6  luglio  2010,  ovvero  ulteriori  metodi  successivamente
approvati; 
    f)  ove  il  soggetto  beneficiario  finale  non  sia  una   PMI,
l'intensita' di aiuto e' determinata applicando il  metodo  nazionale
di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti  sotto  forma
di garanzia concessi a imprese  di  dimensioni  maggiori  delle  PMI,
notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data  5  ottobre
2015 e approvato dalla Commissione europea con decisione SA.43296 del
28 aprile 2016, ovvero ulteriori metodi successivamente approvati. 
  4. I finanziamenti agevolati di cui all'art. 8,  comma  1,  lettera
b),   sono   concessi   da   un    minimo    di    euro    250.000,00
(duecentocinquantamila) e ad un massimo di euro 4.000.000,00 (quattro
milioni), a copertura di un massimo del 70%  dei  costi  agevolabili,
alle seguenti condizioni: 
    a) la misura delle agevolazioni  e'  definita  nei  limiti  delle
intensita' massime di cui al presente  articolo,  rispetto  ai  costi
agevolabili, calcolate in ESL. I costi agevolabili e le  agevolazioni
erogabili in piu' rate sono attualizzati alla data della concessione.
Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e' il
tasso  di  riferimento  applicabile  al  momento  della  concessione,
determinato a  partire  dal  tasso  base  fissato  dalla  Commissione
europea  e  pubblicato  nel  sito  internet  all'indirizzo  seguente:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html secondo quanto previsto dalla comunicazione  della  Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    b)  il  finanziamento  agevolato   e'   restituito   dall'impresa
beneficiaria secondo un  piano  di  ammortamento  a  rate  semestrali
costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre  di  ogni
anno, a decorrere dalla  prima  delle  precitate  date  successiva  a
quella di erogazione dell'ultima  quota  a  saldo  del  finanziamento
concesso; 
    c) fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, lettera b),
il finanziamento agevolato  non  e'  assistito  da  alcuna  forma  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 
    d) l'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria
del progetto di investimento  apportando  un  contributo  finanziario
pari almeno all'importo non coperto dalle agevolazioni concedibili; 
    e) nel caso di ritardo nel pagamento della rata di  ammortamento,
decorre,  senza  necessita'  di  intimazione  e  messa  in  mora,  un
interesse di mora pari al tasso di interesse  dello  0,5%  ovvero  al
tasso di interesse legale, se superiore; 
    f)  e'  consentita  l'estinzione  anticipata  del   finanziamento
agevolato,  senza  oneri  o  commissioni  a   carico   del   soggetto
beneficiario.