Art. 4 
 
                    Condizioni per l'applicazione 
                      dello sconto obbligatorio 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  dello  sconto  obbligatorio  di  cui
all'art. 132-ter, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di  stipula
o di rinnovo di un  contratto  di  assicurazione  obbligatoria  della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno  una  delle
condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice.