Art. 4 Condizioni per l'applicazione dello sconto obbligatorio 1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui all'art. 132-ter, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di stipula o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice.