Art. 4
Condizioni per l'applicazione
dello sconto obbligatorio
1. Ai fini dell'applicazione dello sconto obbligatorio di cui
all'art. 132-ter, comma 2, del Codice, l'impresa, in sede di stipula
o di rinnovo di un contratto di assicurazione obbligatoria della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, verifica preliminarmente la sussistenza di almeno una delle
condizioni di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere a), b) e c), del
Codice.