Art. 6
Criteri di calcolo
dello sconto obbligatorio
1. Ai fini della determinazione della percentuale di sconto nei
casi di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice,
per ciascun settore tariffario l'impresa verifica, per gli ultimi tre
anni, la sussistenza nel proprio portafoglio di una diminuzione del
premio puro, calcolato in coerenza con le basi tecniche e le
metodologie attuariali utilizzate per la definizione della tariffa,
per l'insieme dei contratti che prevedono l'installazione di almeno
uno dei seguenti meccanismi elettronici:
a) scatola nera o altro meccanismo elettronico che registra
l'attivita' del veicolo;
b) meccanismo elettronico che impedisce l'avvio del motore
qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore
ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione del veicolo.
2. In assenza di dati statisticamente significativi per effettuare
le verifiche di cui al comma 1 l'impresa utilizza dati e statistiche
di mercato.
3. Per ciascun settore tariffario, la percentuale di sconto e'
calcolata dall'impresa in linea con la diminuzione percentuale media
dei premi puri registrata negli ultimi tre anni tra coloro che hanno
stipulato contratti con e senza i meccanismi elettronici di cui al
comma 1 e non puo' essere ridotta per tener conto degli eventuali
costi di installazione e gestione dei medesimi.
4. Nel caso di ispezione preventiva del veicolo di cui all'art.
132-ter, comma 1, lettera a), del Codice, l'impresa applica la
percentuale di sconto determinata ai sensi della presente sezione.