Art. 7
Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accreditamento
1. Ogni sistema di accreditamento, nell'ambito delle proprie
specificita' territoriali, puo' prevedere requisiti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
2. I requisiti aggiuntivi riguardano:
a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di
ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal presente
decreto oltre a quello di cui all'art. 5, comma 1, lettera f);
b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni;
c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da
parte delle figure di cui all'art. 6, comma 1, lettere f) e g), che
operano nella sede operativa;
d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento
della documentazione attestante l'affidabilita' e qualita' con
riferimento al:
1) certificazione del bilancio;
2) rispetto delle previsioni della legge n. 231 del 2001.