Art. 4 
 
 
                         Oggetto e requisiti 
 
  1. Il presente Capo  stabilisce  le  disposizioni  applicative  del
credito  d'imposta  riconosciuto  alle   imprese   di   distribuzione
cinematografica e audiovisiva, in misura  non  inferiore  al  15  per
cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40  per  cento  nei
casi previsti all'art. 16 della legge n. 220 del  2016,  delle  spese
sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di
nazionalita' italiana. 
  2. Il credito d'imposta di cui al presente  Capo  e'  concesso  nei
limiti degli importi stabiliti per tale finalita' con il  decreto  di
riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. 
  3.  Sono  ammessi  ai  benefici  previsti  nel  presente   Capo   i
distributori: 
    a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti  a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile  organizzazione  in  Italia,  cui  sia
riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; 
    c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1. 
  4. Il credito  d'imposta  spetta  per  la  distribuzione  di  opere
audiovisive che abbiano la  nazionalita'  italiana,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti
di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto
attuativo dell'art. 15 della medesima legge. 
  5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono: 
    a) i film, in relazione  alla  distribuzione  cinematografica  in
Italia e alla distribuzione all'estero; 
    b) le opere  audiovisive  destinate  alle  emittenti  televisive,
nonche'  le  altre  opere  audiovisive,  in   relazione   alla   sola
distribuzione all'estero.