Art. 4 Oggetto e requisiti 1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti all'art. 16 della legge n. 220 del 2016, delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalita' italiana. 2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e' concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalita' con il decreto di riparto di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016. 3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo i distributori: a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1. 4. Il credito d'imposta spetta per la distribuzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalita' italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto attuativo dell'art. 15 della medesima legge. 5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono: a) i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero; b) le opere audiovisive destinate alle emittenti televisive, nonche' le altre opere audiovisive, in relazione alla sola distribuzione all'estero.