Art. 7 Utilizzo del credito e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed e' utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la DG Cinema abbia comunicato il riconoscimento della nazionalita' italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilita' culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante; b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'art. 109 del TUIR; c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b). 2. Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtu' del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel contratto medesimo devono essere previste opportune clausole finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore. 3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite e' innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'art. 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 4. Il limite di cui al comma 3 e' altresi' elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'art. 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e per le opere difficili di seguito indicate: a) opere di cui all'art. 1, comma 2, lettere j), k), l), m), o) del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato; b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato; c) i film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000; d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato. 5. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DG Cinema, in modalita' telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano. 6. A pena di decadenza del beneficio, il distributore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di testa o di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del distributore.