Art. 7 
 
 
                  Utilizzo del credito e ulteriori 
                adempimenti da parte dei beneficiari 
 
  1. Il credito d'imposta di  cui  al  presente  Capo  matura  ed  e'
utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello  in
cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a)  la  DG  Cinema  abbia  comunicato  il  riconoscimento   della
nazionalita'     italiana     definitiva,      il      riconoscimento
dell'eleggibilita'  culturale  e  il   riconoscimento   del   credito
d'imposta spettante; 
    b) le spese di distribuzione siano sostenute ai  sensi  dell'art.
109 del TUIR; 
    c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle  spese  di  cui  alla
lettera b). 
  2. Nel caso in cui il  produttore  sia  obbligato,  in  virtu'  del
contratto  di  distribuzione,  a  rimborsare  in  tutto  o  in  parte
l'investimento  connesso  alla  distribuzione  cinematografica,   nel
contratto  medesimo  devono  essere   previste   opportune   clausole
finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del  costo
di distribuzione del film anche rispetto ai  rapporti  economici  fra
produttore e distributore. 
  3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le  altre  misure
di sostegno  pubblico  non  possono  superare,  complessivamente,  la
misura del 50  per  cento  del  costo  complessivo  di  distribuzione
dell'opera audiovisiva. Tale limite e' innalzato al 60 per cento  per
le  produzioni  di  cui  all'art.  54,  comma  7,  lettera  a),   del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  4. Il limite di cui al comma 3 e' altresi' elevato al 100 per cento
del costo complessivo per le opere in  coproduzione  cui  partecipino
paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo  sviluppo  (DAC)
dell'OCSE di cui all'art.  54,  comma  7,  lettera  b)  del  medesimo
Regolamento (UE) n. 651/2014 e per  le  opere  difficili  di  seguito
indicate: 
    a) opere di cui all'art. 1, comma 2, lettere j), k), l),  m),  o)
del  presente  decreto  e  opere  di  animazione  che   siano   state
dichiarate, dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della legge n.
220  del  2016,  non  in  grado  di  attrarre   risorse   finanziarie
significative dal settore privato; 
    b) film che  abbiano  ottenuto  i  contributi  selettivi  di  cui
all'art. 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati,
dagli esperti di cui all'art. 26, comma 2, della  legge  n.  220  del
2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative  dal
settore privato; 
    c) i film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro
2.500.000; 
    d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero  di
sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale
cinematografiche attive e che siano stati dichiarati,  dagli  esperti
di cui all'art. 26, comma 2, della legge n.  220  del  2016,  non  in
grado di  attrarre  risorse  finanziarie  significative  dal  settore
privato. 
  5. A pena di decadenza, ai fini dell'art. 12, comma 6, della  legge
n. 220  del  2016,  il  distributore  comunica  alla  DG  Cinema,  in
modalita' telematica, sulla base dei  modelli  predisposti  dalla  DG
Cinema medesima, i dati e  le  informazioni,  in  suo  possesso,  ivi
inclusi quelli relativi allo sfruttamento  economico  dell'opera,  ai
fini  della  valutazione  dell'impatto   economico,   industriale   e
occupazionale dell'opera  sul  territorio  italiano.  6.  A  pena  di
decadenza del beneficio, il distributore ha  l'obbligo  di  inserire,
nei titoli di testa o di coda il  logo  del  Ministero,  su  cartello
separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del  logo
del distributore.