Art. 8 Decadenza del credito d'imposta 1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade: a) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda il requisito della nazionalita' italiana; b) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda i requisiti di eleggibilita' culturale; c) qualora non vengano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto; d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonche' dalle norme fiscali e tributarie vigenti. 2. Nei casi di decadenza sopra indicati, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.