Art. 8 
 
 
                   Decadenza del credito d'imposta 
 
  1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade: 
    a) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda  il  requisito
della nazionalita' italiana; 
    b) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda i requisiti di
eleggibilita' culturale; 
    c)  qualora  non  vengano  soddisfatti  gli  ulteriori  requisiti
previsti nel presente decreto; 
    d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonche'
dalle norme fiscali e tributarie vigenti. 
  2. Nei casi di decadenza  sopra  indicati,  si  provvede  anche  al
recupero  del  beneficio  eventualmente  gia'  fruito  maggiorato  di
interessi e sanzioni secondo legge.