Art. 4 Articolazione e finalita' dei corsi 1. I corsi hanno, di norma, carattere residenziale. Sono a carattere residenziale i corsi disciplinati dal titolo II, limitatamente alle attivita' formative che, secondo il piano della formazione, si svolgono presso la Scuola. 2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente decreto. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola. 3. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita' didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite. 4. Ciascun corso e' sviluppato secondo il calendario settimanale delle attivita' definito dalla direzione della Scuola. Durante i periodi applicativi il calendario delle attivita' dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu' di otto ore giornaliere alle attivita' operative di particolare interesse formativo, e' stabilito dal dirigente dell'ufficio o del reparto presso cui si svolge l'applicazione, che ne informa la direzione della Scuola. Il calendario settimanale delle attivita' costituisce, per i frequentatori, orario di servizio. 5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di ciascun modulo i frequentatori sostengono i previsti esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.