Art. 4 
 
 
                 Articolazione e finalita' dei corsi 
 
  1.  I  corsi  hanno,  di  norma,  carattere  residenziale.  Sono  a
carattere  residenziale  i  corsi   disciplinati   dal   titolo   II,
limitatamente alle attivita' formative che, secondo  il  piano  della
formazione, si svolgono presso la Scuola. 
  2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo  studio  ed
alla  ricerca  individuale  e  di  gruppo,   l'organizzazione   delle
attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi  costituiscono
percorsi formativi coerenti con le  finalita'  fissate  dal  presente
decreto. Allo stesso fine concorrono le  regole  di  comportamento  e
ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola. 
  3. Di  massima  le  attivita'  didattiche  si  svolgono  nelle  ore
antimeridiane  e  pomeridiane,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e   sono
articolate in ore didattiche e pause di intervallo per  un  ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore  effettive  settimanali.
Ove  lo  richiedano  specifiche  esigenze  formative,  le   attivita'
didattiche possono essere  organizzate  anche  in  orari  e  giornate
diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore,  fatto
salvo  il  diritto  dei  frequentatori  al  recupero,  nelle  quattro
settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o  festivo
eventualmente non fruite. 
  4. Ciascun corso e' sviluppato secondo  il  calendario  settimanale
delle attivita' definito dalla  direzione  della  Scuola.  Durante  i
periodi applicativi il calendario delle attivita' dei  frequentatori,
organizzato in modo da favorirne la partecipazione per  non  piu'  di
otto  ore  giornaliere  alle  attivita'  operative   di   particolare
interesse formativo, e' stabilito dal dirigente  dell'ufficio  o  del
reparto presso cui  si  svolge  l'applicazione,  che  ne  informa  la
direzione della Scuola. Il  calendario  settimanale  delle  attivita'
costituisce, per i frequentatori, orario di servizio. 
  5. Fermo restando quanto  eventualmente  disposto  dalle  norme  in
materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi  si
articolano in moduli in  relazione  alle  esigenze  di  sviluppo  dei
contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di  ciascun
modulo  i  frequentatori  sostengono  i  previsti  esami,   prove   o
verifiche, il cui esito concorre alla  formazione  della  graduatoria
finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.