Art. 3 
 
                      Agricoltore in attivita' 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento  (UE)  n.
1307/2013, sono considerati agricoltori in attivita'  i  soggetti  di
cui all'art. 4, paragrafo 1,  lettera  a),  che  dimostrano  uno  dei
seguenti requisiti: 
    a) iscrizione all'INPS  come  coltivatori  diretti,  imprenditori
agricoli professionali, coloni o mezzadri; 
    b) possesso della partita  IVA  attiva  in  campo  agricolo,  con
dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle  operazioni
rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la  presentazione
della domanda UNICA di cui all'art. 11 del  presente  decreto,  dalla
quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le  aziende
con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al  cinquanta  per
cento,  in   zone   montane   e/o   svantaggiate   ai   sensi   della
regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che
iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il
possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. 
  2. Ai sensi dell'art. 9,  paragrafo  8,  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, dall'anno di domanda 2018 non si applica  il  paragrafo  2
del medesimo articolo. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  persone
fisiche e  giuridiche  che  hanno  percepito,  nell'anno  precedente,
pagamenti diretti per un ammontare massimo di: 
    a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono,
in misura  maggiore  al  cinquanta  per  cento,  ubicate  nelle  zone
svantaggiate  e/o  di  montagna  ai  sensi   della   regolamentazione
dell'Unione europea; 
    b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. 
  4. Le regioni  e  le  province  autonome,  sulla  base  di  criteri
oggettivi  e  non  discriminatori,  possono  escludere   dalle   zone
svantaggiate,  dandone  tempestiva  comunicazione  all'organismo   di
coordinamento quelle zone  in  cui  i  vincoli  naturali  sono  stati
superati  da  investimenti  o   attivita'   economiche   o   con   la
dimostrazione di una normale produttivita' dei terreni, o  in  cui  i
metodi di produzione o  i  sistemi  agricoli  compensano  il  mancato
guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013. 
  5. Il requisito di agricoltore in attivita',  su  specifica  delega
dell'organismo pagatore, puo'  essere  verificato  dall'organismo  di
coordinamento.