Art. 3 Agricoltore in attivita' 1. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) n. 1307/2013, sono considerati agricoltori in attivita' i soggetti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), che dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda UNICA di cui all'art. 11 del presente decreto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attivita' agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonche' per gli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola nell'anno di domanda, e' sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. 2. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dall'anno di domanda 2018 non si applica il paragrafo 2 del medesimo articolo. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle persone fisiche e giuridiche che hanno percepito, nell'anno precedente, pagamenti diretti per un ammontare massimo di: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono, in misura maggiore al cinquanta per cento, ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea; b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. 4. Le regioni e le province autonome, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, possono escludere dalle zone svantaggiate, dandone tempestiva comunicazione all'organismo di coordinamento quelle zone in cui i vincoli naturali sono stati superati da investimenti o attivita' economiche o con la dimostrazione di una normale produttivita' dei terreni, o in cui i metodi di produzione o i sistemi agricoli compensano il mancato guadagno o i costi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 5. Il requisito di agricoltore in attivita', su specifica delega dell'organismo pagatore, puo' essere verificato dall'organismo di coordinamento.