Art. 4 
 
                         Attivita' agricola 
 
  1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una  o  piu'
modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c)
del regolamento (UE) n. 1307/2013. 
  2. Il pascolamento conforme ai requisiti di  cui  al  comma  3,  e'
l'unica attivita' agricola riconosciuta ai  fini  dell'ammissibilita'
ai pagamenti diretti delle  superfici  sulle  quali  sono  svolte  le
pratiche locali tradizionali di  cui  all'art.  7,  lettera  a),  del
regolamento  (UE)  n.   639/2014,   e   delle   superfici   mantenute
naturalmente e caratterizzate da una pendenza, calcolata  secondo  le
modalita'  operative  stabilite   dall'organismo   di   coordinamento
maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali
che ne riducono sensibilmente la produttivita' e non ne consentono lo
sfalcio. 
  3. Il pascolamento e' attivita'  agricola  ai  sensi  dell'art.  4,
paragrafo  1,  lettera  c),  trattino  i)  del  regolamento  (UE)  n.
1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti: 
    a)  e'  esercitato  con  uno  o  piu'  turni  annuali  di  durata
complessiva di almeno sessanta giorni; 
    b) e' esercitato con una densita' di bestiame, riferita  all'anno
di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unita' di  bovino
adulto (UBA) per ettaro. 
  4. Il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma  3,  lettera  b)  e'
calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo  di  UBA
corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a
codici di allevamento intestati al medesimo,  registrati  al  pascolo
nell'ambito  della  Banca  dati  nazionale   (BDN)   delle   anagrafi
zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale  complessiva
di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara  di
esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. 
  5. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida
con il comune di  ubicazione  dell'allevamento  e  non  sia  ad  esso
limitrofo, il  pascolamento  degli  animali  puo'  essere  dimostrato
attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta  la
movimentazione dei capi verso le localita' di pascolo. 
  6. Le regioni e province autonome possono specificare,  con  propri
provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga  alla  durata  di
sessanta giorni stabilita al comma 3, lettera a) e un  carico  minimo
di bestiame in deroga alla densita' stabilita al comma 3, lettera b),
dandone comunicazione all'organismo di coordinamento. 
  7. In deroga a quanto previsto al comma 4, nell'ambito di  pratiche
di  pascolo  riconosciute  come  uso  o   consuetudine   locale   con
provvedimento della regione o provincia autonoma sul  cui  territorio
e' ubicato il pascolo, sono ammessi nel  calcolo  della  densita'  di
bestiame anche i  capi  appartenenti  a  codici  di  allevamento  non
intestati al richiedente. 
  8.  La  regione  o  provincia  autonoma  competente   comunica   il
provvedimento di riconoscimento dell'uso o consuetudine locale di cui
al  comma  7,  con  l'identificazione  delle  superfici  interessate,
all'organismo di coordinamento. 
  9. L'attivita' agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a) e l'attivita' agricola minima di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b), risponde ai seguenti criteri: 
    a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi; 
    b) limita la diffusione delle piante infestanti; 
    c) nel caso di colture permanenti, mantiene in  buone  condizioni
le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di
allevamento, gli usi e le consuetudini locali; 
    d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti. 
  10. In deroga al comma 9, i criteri agricoli di mantenimento  delle
superfici sulle quali sono svolte le  pratiche  tradizionali  di  cui
all'art. 7, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  639/2014,  sono
stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o  dei  piani  di
gestione, ove presenti, prescritti dagli enti  gestori  dei  siti  di
importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale. 
  11. Le regioni e province  autonome  trasmettono  all'organismo  di
coordinamento, secondo le modalita' dallo stesso definite, i  criteri
agricoli di mantenimento di cui al comma 10 ed i siti  di  importanza
comunitaria e le zone di protezione speciale  a  cui  sono  applicati
detti criteri.