Art. 4 Attivita' agricola 1. L'attivita' agricola puo' essere esercitata secondo una o piu' modalita' tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1307/2013. 2. Il pascolamento conforme ai requisiti di cui al comma 3, e' l'unica attivita' agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilita' ai pagamenti diretti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 639/2014, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalita' operative stabilite dall'organismo di coordinamento maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttivita' e non ne consentono lo sfalcio. 3. Il pascolamento e' attivita' agricola ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti: a) e' esercitato con uno o piu' turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; b) e' esercitato con una densita' di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unita' di bovino adulto (UBA) per ettaro. 4. Il rapporto UBA per ettaro, di cui al comma 3, lettera b) e' calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. 5. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, il pascolamento degli animali puo' essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ASL competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le localita' di pascolo. 6. Le regioni e province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3, lettera a) e un carico minimo di bestiame in deroga alla densita' stabilita al comma 3, lettera b), dandone comunicazione all'organismo di coordinamento. 7. In deroga a quanto previsto al comma 4, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio e' ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densita' di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. 8. La regione o provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento dell'uso o consuetudine locale di cui al comma 7, con l'identificazione delle superfici interessate, all'organismo di coordinamento. 9. L'attivita' agricola di mantenimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e l'attivita' agricola minima di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), risponde ai seguenti criteri: a) previene la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limita la diffusione delle piante infestanti; c) nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d) non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti. 10. In deroga al comma 9, i criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera b), del regolamento (UE) n. 639/2014, sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale. 11. Le regioni e province autonome trasmettono all'organismo di coordinamento, secondo le modalita' dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento di cui al comma 10 ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati detti criteri.